Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - CONTRATTO ILLECITO Transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. - Natura novativa o conservativa - Diverse conseguenze sulla validità dell'accordo transattivo - Fondamento - Fattispecie. · TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - TITOLO NULLO In genere.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa - la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) - e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell'istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità - e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo). 66 <!-- pag. 67 -->
Cass. civ. n. 405/2026Sez. 3Rv. 677670-01
Riguarda ancheart. 1965 Codice civileart. 1972 Codice civileart. 1343 Codice civileart. 1345 Codice civile
Precedenti: 657570-01, 653632-02
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE Locazione ad uso diverso - Recesso per gravi motivi ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del 1978 - Mancata consegna dell'ACE - Equivalenza tra ACE e AQE ex art. 11, comma 1-bis, d.lgs. n. 192 del 2005 - Esclusione - Combinato disposto artt. 6, comma 4, 15, comma 9, e 11, comma 1-bis - Interpretazione - Nullità testuale - Limiti.
In tema di locazione ad uso diverso, l'omessa consegna dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) non comporta la nullità del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 4, e 15, comma 9, del d.lgs. n. 192 del 2005, ove sia stato fornito il solo Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), non potendosi ritenere operante una parificazione tra i due documenti ai fini del regime sanzionatorio, poiché, trattandosi di nullità testuale, essa non può essere desunta in via interpretativa dalla norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1-bis, del medesimo decreto, che prevede la sostituzione "a tutti gli effetti" dell'ACE con l'AQE.
Cass. civ. n. 20768/2025Sez. 3Rv. 675437-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 6 d.lgs. 192/2005art. 15 d.lgs. 192/2005art. 11 d.lgs. 192/2005art. 27 Legge sull’equo canone
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Riqualificazione come eccezione ex art. 345, secondo comma, c.p.c. - Fondamento - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità - Esclusione - Esame nel merito - Necessità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione. 121 <!-- pag. 122 -->
Cass. civ. n. 15277/2025Sez. LRv. 675591-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 1421 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 655652-01, 633566-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Clausola di delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione - Quota di responsabilità dell'assicurato - Rischio assicurato - Individuazione - Incidenza sulla determinazione del premio.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.
Cass. civ. n. 14679/2025Sez. 3Rv. 674985-01
Riguarda ancheart. 1917 Codice civileart. 1341 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 1882 Codice civile
Precedenti: 658318-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE Presupposizione - Elementi costitutivi - Fattispecie.
In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la possibilità di qualificare la qualità di socio della debitrice principale in termini di presupposto implicito delle fideiussioni prestate, onde inferirne la sopravvenuta inefficacia in conseguenza del suo venir meno, trattandosi di situazione di fatto priva di carattere obiettivo, dipendendo dalla volontà ed attività del socio).
Cass. civ. n. 1995/2025Sez. 3Rv. 673663-01
Riguarda ancheart. 1353 Codice civileart. 1362 Codice civile
Precedenti: 663549-01, 648129-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).