Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Personale scolastico - Progressione economica orizzontale - Fasce stipendiali - Compimento del periodo di tempo utile al passaggio di fascia - Art. 79 c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - Tabelle - Lettura combinata - Necessità - Effetti - Fattispecie.
In tema di trattamento economico del personale scolastico, l'art. 79 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, secondo cui "il passaggio alla superiore fascia stipendiale deve avvenire al termine dei periodi previsti", va interpretato, alla luce degli artt. 1362 e ss. c.c., congiuntamente alla tabella alla quale rinvia, ove sono specificati gli intervalli di tempo corrispondenti alle diverse fasce stipendiali, nel senso di ritenere che la fascia superiore venga acquisita solo al compimento dell'anno iniziale per essa indicato, ovvero al ventinovesimo giorno dell'ultimo mese dell'anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale, il passaggio dalla prima fascia stipendiale, corrispondente all'anzianità da 0 a 2 anni, a quella successiva, decorrente da 3 a 8 anni, è stato ritenuto operante solo una volta maturata un'anzianità complessiva, pari a due anni, 11 mesi e 29 giorni).
Cass. civ. n. 1003/2026Sez. LRv. 677553-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civile
Precedenti: 669397-01, 601587-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - IN GENERE Estensione del rischio - Interpretazione delle clausole contrattuali - Necessità - Misura del premio - Rilevanza - Esclusione.
In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Cass. civ. n. 34926/2025Sez. 3Rv. 677232-01
Riguarda ancheart. 1882 Codice civileart. 1904 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1365 Codice civilee altri 6
Precedenti: 670385-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenti medici del S.S.N. - Fondi aziendali destinati al finanziamento della retribuzione accessoria - Disposizioni della contrattazione collettiva - Interpretazione - Incremento dei fondi in base all'aumento di personale dell'Azienda - Modalità. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.
In tema di dirigenza medica del Servizio Sanitario nazionale, le disposizioni di cui all'art. 60 del c.c.n.l. di comparto del 5 dicembre 1996 e all'art. 53 del c.c.n.l. dell'8.6.2000, che regolano la formazione dei fondi aziendali per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti medici, vanno interpretate, avuto riguardo ai canoni esegetici di cui all'art. 1363 c.c., nel senso che l'incremento delle risorse destinate alla parte variabile del fondo per la retribuzione di posizione non è collegato, in maniera automatica ed in percentuale, all'aumento della dotazione 144 <!-- pag. 145 --> organica, ma necessita di una preventiva valutazione di congruità e, dunque, dell'adozione di determinazioni aziendali.
Cass. civ. n. 31843/2025Sez. LRv. 677138-01
Precedenti: 658915-02, 666605-01, 665759-01
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE Convenzioni negoziali contenute in due o più atti scritti - Obblighi del giudice - Esame di tutti gli accordi inter partes risultanti dai documenti - Necessità - Relazione tra le clausole ed i documenti - Accertamento - Necessità.
In tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale e i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti così come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni.
Cass. civ. n. 27704/2025Sez. 2Rv. 676461-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civile
Precedenti: 614718-01, 670975-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto definitivo - Fonte unica dei diritti e delle obbligazioni per le parti - Limiti - Obblighi preliminari funzionali alla stipula del definitivo - Inadempimento - Rilevanza - Fattispecie.
Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare).
Cass. civ. n. 24465/2025Sez. 2Rv. 676245-01
Riguarda ancheart. 1321 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1351 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 671486-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 6 del c.c.n.l. 13 luglio 2015 per il personale direttivo delle aziende di credito - Azione penale avviata nei confronti del dipendente - Diritto al rimborso delle spese giudiziali - Interpretazione - Sindacabilità in cassazione - Erronea applicazione dei canoni ermeneutici - Criteri dell'interpretazione letterale e logica - Accertamento della comune intenzione delle parti stipulanti lo specifico contratto collettivo - Principio di buona fede - Commissione dell'illecito "in occasione" dello svolgimento dell'attività lavorativa - Configurabilità - Esclusione - Nell'esercizio delle funzioni - Sussistenza - Fattispecie.
L'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).
Cass. civ. n. 24385/2025Sez. 2Rv. 676238-02
Riguarda ancheart. 2622 Codice civileart. 2 Costituzioneart. 1366 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 605022-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Part- time - Principio di non discriminazione - Divieto di trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno - Condizioni di impiego - Progressione di carriera fissata dalla contrattazione collettiva - Inclusione - Interpretazione della contrattazione collettiva in conformità al divieto - Necessità - Fattispecie.
La progressione di carriera, come fissata dalla contrattazione collettiva, rientra nelle condizioni di impiego rilevanti ai fini dell'applicazione del principio - di derivazione comunitaria - di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; pertanto, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento, deve essere interpretata nel rispetto di tale principio, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fatto del regime orario di impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto alla lavoratrice assunta a part-time il superiore livello di inquadramento reclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti a tempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le quali prevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo di permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati, indipendentemente dal tipo di orario di impiego).
Cass. civ. n. 23395/2025Sez. LRv. 676162-01
Riguarda ancheart. 4 d.lgs. 61/2000art. 7 Disciplina organica dei contratti di lavoroart. 1362 Codice civile
Precedenti: 648634-01, 671012-01
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola compromissoria contenuta in un contratto - Estensione a contratti collegati - Esclusione.
La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola.
Cass. civ. n. 21213/2025Sez. 2Rv. 675703-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 808 Codice di procedura civile
Precedenti: 660187-02
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento di una somma determinata di denaro - Istanza di condanna alternativa al «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa» - Rigetto integrale della domanda - Liquidazione delle spese di lite - Scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.»).
Cass. civ. n. 20805/2025Sez. URv. 675638-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1367 Codice civileart. 10 Codice di procedura civileart. 14 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 661238-01, 671794-01, 617412-01, 666456-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., è necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attività assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa).
Cass. civ. n. 19502/2025Sez. 3Rv. 675888-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1365 Codice civileart. 1917 Codice civile
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” - Rilevanza decisiva - Esclusione - Interpretazione nell’ambito dell’intero testo contrattuale - Necessità - Fattispecie.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate).
Cass. civ. n. 14945/2025Sez. 1Rv. 675208-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1936 Codice civileart. 1945 Codice civile
Precedenti: 652828-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Atti processuali - Interpretazione da parte del giudice - Violazione dei criteri ermeneutici - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni.
In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.
Cass. civ. n. 2360/2025Sez. 2Rv. 673613-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 641316-01, 638507-01
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento "a prima richiesta" - Rinvio pattizio alla previsione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. - Interpretazione - Riferimento solo al termine 77 <!-- pag. 78 --> indicato dalla norma richiamata - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità di evitare la decadenza con una mera richiesta stragiudiziale - Ammissibilità.
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 660/2025Sez. 3Rv. 673651-01
Riguarda ancheart. 1957 Codice civileart. 1322 Codice civile
Precedenti: 645736-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).