Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO Vendita di immobile destinato ad abitazione - Mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto - Risarcimento del danno - Presupposti - Difetto di prova del danno - Conseguenze. · VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE In genere.
In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.
Cass. civ. n. 3343/2026Sez. 2Rv. 676971-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1455 Codice civileart. 1477 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1225 Codice civile
Precedenti: 668408-01, 655249-01
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Probatio diabolica a carico dell'attore - Oggetto - Produzione dell'atto di accettazione ereditaria e del rogito di acquisto - Insufficienza - Fondamento.
In tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.
Cass. civ. n. 32446/2025Sez. 2Rv. 676483-01
Riguarda ancheart. 470 Codice civileart. 948 Codice civileart. 1158 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 650080-01, 662516-01
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite - Estensibilità all'aggiudicazione a seguito di esecuzione forzata - Fattispecie.
Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento).
Cass. civ. n. 31906/2025Sez. 2Rv. 676479-01
Riguarda ancheart. 934 Codice civileart. 952 Codice civileart. 2919 Codice civileart. 586 Codice di procedura civile
Precedenti: 639886-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE Vendita di partecipazioni sociali - Clausola di garanzia del venditore circa le sopravvenienze passive - Diritto del compratore all'indennizzo - Prescrizione - Termine annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c. - Esclusione - Fondamento - Termine ordinario decennale - Applicazione - Fattispecie. · VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITA' PROMESSE In genere.
Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto; conseguentemente, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sottoposta a prescrizione annuale la minor consistenza del patrimonio sociale, emersa attraverso la svalutazione delle giacenze di magazzino, determinata da una qualità del prodotto vinicolo diversa e inferiore rispetto a quella garantita). 26 <!-- pag. 27 -->
Cass. civ. n. 27897/2025Sez. 1Rv. 676220-01
Riguarda ancheart. 1495 Codice civileart. 1497 Codice civileart. 2946 Codice civile
Precedenti: 631856-01, 653631-01
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA Cessione immobiliare - Estensione dell'immobile - Prova - Descrizione dell'immobile e indicazione dei confini - Rilevanza esclusiva - Dati catastali indicati nell'atto - Rilevanza in via sussidiaria.
In tema di cessione immobiliare, ai fini della prova dell'estensione della consistenza dell'immobile ceduto, va dato rilievo esclusivamente alla sua descrizione, e dunque all'indicazione dei suoi confini, e, in via sussidiaria, ai dati catastali indicati nell'atto di cessione.
Cass. civ. n. 27232/2025Sez. 2Rv. 676101-01
Riguarda ancheart. 1346 Codice civile
Precedenti: 612576-01, 596356-01, 553838-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Preliminare di vendita - Risoluzione per inadempimento del venditore - Risarcimento del danno al compratore - Estensione ai frutti della cosa venduta successivi alla domanda di risoluzione - Esclusione - Fattispecie. · VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere.
Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici "comunitari", la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dichiarata la risoluzione del contratto, aveva liquidato il relativo danno comprendendovi i benefici anzidetti maturati successivamente alla domanda di risoluzione).
Cass. civ. n. 26524/2025Sez. 2Rv. 676925-02
Riguarda ancheart. 1351 Codice civileart. 1453 Codice civile
Precedenti: 648231-02
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Azione di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni - Effetti - Soggetto tenuto al pagamento dei tributi gravanti sull’immobile - Conseguenze in tema di ingiustificato arricchimento.
L'azione di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di proprietà di un immobile, oggetto di contratto di compravendita stipulato per scrittura privata, ha natura dichiarativa, con la conseguenza che, fin dalla sottoscrizione della scrittura la parte acquirente è tenuta al pagamento dei tributi gravanti sull'immobile, sicché è ingiustificato l'arricchimento dell'acquirente se il pagamento è eseguito dalla parte venditrice o (nei limiti della quota acquistata) dal suo avente causa, a prescindere dall'opponibilità a terzi dell'acquisto.
Cass. civ. n. 20680/2025Sez. 3Rv. 675128-01
Riguarda ancheart. 2041 Codice civileart. 1376 Codice civile
Precedenti: 665446-01
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Vendita a catena di beni di consumo - Rapporto trilaterale tra consumatore, venditore finale e legittimato passivo ex art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005 - Azioni esperibili dall'acquirente - Azione contrattuale ed extracontrattuale - Presupposti - Sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista - Esclusione.
Nelle vendite a catena di beni di consumo, pur ricorrendo un rapporto trilaterale fra consumatore, venditore finale e soggetto legittimato passivo all'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005, deve escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, potendo il consumatore agire, a titolo contrattuale, nei confronti del proprio diretto dante causa (in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi ai precedenti venditori) e, a titolo extracontrattuale, nei confronti del produttore per il risarcimento dei danni derivati dai vizi che rendevano la cosa pericolosa.
Cass. civ. n. 20460/2025Sez. 3Rv. 675356-01
Riguarda ancheart. 131 Codice del consumoart. 1490 Codice civileart. 1492 Codice civileart. 1494 Codice civile
Precedenti: 656847-01, 644988-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Compravendita conclusa a mezzo di scrittura privata - Qualificazione di preliminare o definitivo - Denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, obbligo di stipulazione di atto pubblico di trasferimento con contestuale immissione in possesso, eventuale completamento del pagamento del prezzo in sede di rogito - Irrilevanza - Fattispecie.
Nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, la denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, l'obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, con contestuale immissione nel possesso del bene e l'eventuale completamento in quella sede del pagamento del prezzo non valgono a 116 <!-- pag. 117 --> convertire in preliminare il definitivo che le parti hanno inteso concludere, nella loro autonomia negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva qualificato il contratto come preliminare valorizzando il trasferimento delle rendite e dei pubblici aggravi al momento della stipula del definitivo, in assenza di trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., e che non aveva conferito rilievo ai seguenti elementi: richiamo espresso all'immediata intenzione traslativa; riserva di usufrutto in favore dell'alienante; immediata assunzione di oneri e spese da parte dell'acquirente; totale versamento del prezzo; rinvio della stipula dell'atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso; previste garanzia per l'evizione e limitazione della garanzia per i vizi).
Cass. civ. n. 10454/2025Sez. 2Rv. 675363-01
Riguarda ancheart. 1351 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 2645 Codice civile
Precedenti: 655209-01, 541044-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) Distinzione tra compravendita e appalto - Prestazione consistente sia in un dare che in un facere - Criteri - Prevalenza dell'attività lavorativa sulla fornitura della materia. · VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE In genere.
Per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio.
Cass. civ. n. 9389/2025Sez. 2Rv. 674545-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1655 Codice civile
Precedenti: 647849-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) Distinzione tra compravendita e appalto - Prestazione - Modificazione di cose - Accorgimenti non secondari rientranti nella normale attività produttiva dell'obbligato - Opus perfectum - Configurabilità dell'appalto - Attività integrative strumentali alla fornitura - Configurabilità della compravendita. · VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE In genere.
In tema di distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un opus perfectum, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come l'installazione) siano strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività.
Cass. civ. n. 9389/2025Sez. 2Rv. 674545-02
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1655 Codice civile
Precedenti: 532306-01, 501524-01
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE Operatività - Perdita del diritto da parte del compratore - Sussistenza - Perdita anche del possesso - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanti sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica.
Cass. civ. n. 2330/2025Sez. 2Rv. 673643-01
Riguarda ancheart. 1476 Codice civileart. 1483 Codice civile
Precedenti: 584399-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).