Art. 2103 c.c.Prestazione del lavoro

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 11 giugno 1970. Leggi il testo vigente →

[1]Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui e' stato assunto. Tuttavia, se non e' contenuto diversamente, l'imprenditore puo', in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purche' essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.

[2]Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, se e' a lui piu' vantaggioso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 11 giugno 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2103 · fonte su Normattiva