Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Motivazione - Prestazione resa nell'ambito di un appalto di servizi - Mancato gradimento della presenza del lavoratore da parte del committente - Integrazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive - Sussistenza - Esistenza di specifica clausola contrattuale - Irrilevanza - Ragione.
In tema di trasferimento del lavoratore, la mancanza di gradimento della sua presenza da parte del committente di un appalto di servizi, anche in assenza di specifica previsione contrattuale, pone il mutamento di sede lavorativa tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, tenuto conto dell'incidenza negativa della situazione di conflitto, creatasi tra committente e prestatore di lavoro, sulla propria organizzazione imprenditoriale, anche al fine di scongiurare ben più penalizzanti provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 4198/2026Sez. LRv. 678058-02
Precedenti: 651259-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento del lavoratore - Nozione - Modifica dell'art. 2103 c.c. - Irrilevanza - Spostamento all'interno della medesima unità produttiva - Configurabilità del trasferimento - Criteri - Fattispecie. 105 <!-- pag. 106 --> Non rientra nella nozione di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell'art. 2103 c.c., anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di un appalto di servizi, aveva considerato trasferimento il mero richiamo della lavoratrice dalla sede dell'impresa committente a quella della società datrice di lavoro, peraltro a minima distanza tra di loro, senza indagare se esistessero due unità produttive).
Cass. civ. n. 4198/2026Sez. LRv. 678058-01
Precedenti: 649604-01, 632934-01, 447450-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE Indennità di trasferta - Art. 77 c.c.n.l. mobilità-attività ferroviarie del 20 luglio 2012 - Presupposto della ricorrenza di esigenze di servizio - Destinazione ad altra sede del dipendente divenuto inidoneo alle mansioni originarie - Integrazione del presupposto - Sussistenza.
In tema di indennità di trasferta, l'art. 77 del c.c.n.l. mobilità-attività ferroviarie del 20 luglio 2012, nell'individuare i presupposti per il suo riconoscimento, non pone limiti o eccezioni di sorta, spettando l'indennità in tutti i casi in cui il lavoratore sia inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio, sicché devono ritenersi integrati gli elementi costitutivi del diritto anche ove ciò avvenga in adempimento dell'obbligo di assegnare al dipendente, divenuto inidoneo alle originarie mansioni, compiti compatibili con la residua capacità lavorativa ex art. 32 del medesimo c.c.n.l.
Cass. civ. n. 1907/2026Sez. LRv. 677554-01
Precedenti: 658180-01, 677678-01, 661049-01, 653600-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Mansioni superiori - Sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - Diritto alla definitiva attribuzione delle suddette mansioni - Esclusione - Limiti.
L'assegnazione a mansioni superiori in sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto non dà diritto alla definitiva attribuzione delle suddette mansioni, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 81 del 2015) e della contrattazione collettiva applicabile, a meno che, alla luce delle circostanze del caso concreto - tra le quali particolare rilievo riveste l'eccessiva durata della assegnazione -, non sia ravvisabile un abuso da parte del datore di lavoro ai danni della professionalità del sostituto.
Cass. civ. n. 31120/2025Sez. LRv. 677014-01
Precedenti: 647539-01, 611944-01, 626234-01, 676887-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Società in house - Trattamento economico dei dipendenti - Obiettivi di contenimento della spesa ex art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175 del 2016 - Riduzione unilaterale della retribuzione - Esclusione - Contrattazione di secondo livello - Necessità - Fondamento.
In tema di trattamento economico dei dipendenti delle società in house, gli obiettivi di contenimento della spesa, di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, sono legittimamente perseguibili non già attraverso l'esercizio unilaterale del potere datoriale di riduzione della retribuzione, bensì unicamente mediante la contrattazione di secondo livello, posto che tale rapporto di lavoro deve ricondursi alla disciplina di diritto comune, derogabile soltanto a fronte di espresse disposizioni normative, come ad esempio in materia di reclutamento e di incarichi dirigenziali.
Cass. civ. n. 25703/2025Sez. LRv. 676539-01
Riguarda ancheart. 19 Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. (16G00188)art. 36 Costituzioneart. 39 Costituzione
Precedenti: 666305-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Riconoscimento della qualifica dirigenziale - Onere della prova a carico del lavoratore - Oggetto - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio dei poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza e il livello rivendicato, funzionale alla dimostrazione dell'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di inquadramento superiore, in ragione dell'insufficienza delle allegazioni, mancando il raffronto contrattuale e la necessaria specificità delle deduzioni comparative ai fini dell'invocato riconoscimento).
Cass. civ. n. 24221/2025Sez. LRv. 676173-01
Riguarda ancheart. 2095 Codice civile
Precedenti: 636426-01, 672098-01, 671432-01, 675168-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Impossibilità di ricollocamento - Momento del recesso - Rilevanza - Circostanze sopravvenute e non prevedibili - Valutazione - Esclusione - Occorrenza in pendenza del periodo di preavviso - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).
Cass. civ. n. 24051/2025Sez. LRv. 676143-01
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 3 Licenziamenti individuali
Precedenti: 669861-02, 655997-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Demansionamento del lavoratore - Diritto al risarcimento dei danni - Liquidazione equitativa - Parametro della retribuzione - Utilizzabilità.
Ai fini della liquidazione del danno da demansionamento, costituito da un impoverimento delle capacità del lavoratore per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la propria professionalità lavorando, è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione.
Cass. civ. n. 20589/2025Sez. LRv. 675863-01
Precedenti: 635727-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Art. 9 c.c.n.l.
Multiservizi - Cambio appalto - Mutamento delle mansioni - Principio di irriducibilità della retribuzione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di "superminimo". In caso di passaggio del lavoratore alle dipendenze di altra società di multiservizi per "cambio appalto", non è applicabile né l'art. 9 c.c.n.l. Multiservizi - che garantisce al lavoratore, nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo, il mantenimento delle eventuali condizioni contrattuali ed economiche "di miglior favore" già in godimento - né il principio di irriducibilità della retribuzione, al quale restano estranee le indennità compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della stessa, il cui venir meno vale ad escludere il diritto alla relativa remunerazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di pagamento di somme a titolo di superminimo percepito dal precedente datore di lavoro e non pagato dal nuovo, in ragione di elementi di discontinuità nell'oggetto del nuovo contratto di appalto, che giustificavano la diversità di trattamento dei dipendenti, nonché della circostanza che non fosse stato conservato l'assetto della "squadra lavoro", in virtù del quale trovava giustificazione il superminimo precedentemente erogato al lavoratore).
Cass. civ. n. 20569/2025Sez. LRv. 675856-01
Riguarda ancheart. 2099 Codice civile
Precedenti: 646394-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE Accertamento - Criteri - Riferimento alla disciplina contrattuale collettiva - Necessità - Previsione di una pluralità di dirigenti - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dirigente, se l'appartenenza alla relativa categoria è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre fare riferimento non alla nozione legale di tale categoria ma alle pertinenti disposizioni della contrattazione, tenuto conto che nelle organizzazioni aziendali complesse è ammissibile la previsione di una pluralità di dirigenti di diversi livelli, con relativa graduazione di compiti, tra loro coordinati da vincoli gerarchici, che facciano però salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale, circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla qualifica dirigenziale, a fronte dell'accertamento dello svolgimento di mansioni direttive secondo le previsioni dell'art. 1 c.c.n.l. dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 25 novembre 2009, seppur sotto il controllo di una struttura gerarchicamente sovraordinata.).
Cass. civ. n. 19292/2025Sez. LRv. 675832-01
Riguarda ancheart. 2095 Codice civile
Precedenti: 638954-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte - Prescrizione in costanza di rapporto - Decorrenza - Criterio di determinazione - Fondamento. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE In genere.
In tema di prescrizione del diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riguardo alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore ma a quella rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro.
Cass. civ. n. 19052/2025Sez. LRv. 675764-02
Riguarda ancheart. 2095 Codice civileart. 2942 Codice civileart. 2955 Codice civile
Precedenti: 612902-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Espletamento di fatto delle mansioni dirigenziali - Acquisto della qualifica - Clausola contrattuale che ne subordina l'efficacia al formale riconoscimento datoriale - Nullità - Sussistenza - Ragioni. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE In genere.
La clausola contrattuale che subordina il riconoscimento della qualifica dirigenziale all'esistenza di un formale provvedimento del datore di lavoro è affetta da nullità, in quanto non meritevole di tutela ex art. 1321 c.c. e in contrasto con norma imperativa, attribuendo rilievo decisivo a un atto discrezionale e insindacabile del datore di lavoro, in violazione del principio - inderogabile in danno del lavoratore - sancito dall'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis vigente, in tema di diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Cass. civ. n. 19052/2025Sez. LRv. 675764-01
Riguarda ancheart. 2095 Codice civileart. 1321 Codice civileart. 1418 Codice civile
Precedenti: 636422-01, 612901-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Attribuire di una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte - Legittimità - Fondamento - Presupposti.
Il datore di lavoro può legittimamente attribuire al lavoratore una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (qualifica che, in tal caso, prescinde dalla corrispondenza delle mansioni concretamente svolte rispetto a quelle contemplate dalla contrattazione collettiva), in quanto il principio sancito dall'art. 2103 c.c. - in virtù del quale la qualifica deve corrispondere alle mansioni di assunzione - è stabilito a tutela del prestatore, sicché può essere legittimamente derogato in suo favore dall'autonomia negoziale, sempre che ciò risponda a un apprezzabile interesse delle parti e non abbia finalità elusive di norme imperative.
Cass. civ. n. 18189/2025Sez. LRv. 675870-01
Riguarda ancheart. 2095 Codice civile
Precedenti: 502204-01, 557363-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI Lavoro pubblico privatizzato - Bando di concorso contenente gli elementi essenziali della relativa posizione - Natura - Offerta al pubblico - Inadempimento - Conseguenze - Diritto al risarcimento dei danni - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Ragioni.
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art. 1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
Cass. civ. n. 17047/2025Sez. LRv. 675590-01
Riguarda ancheart. 1334 Codice civileart. 1336 Codice civile
Precedenti: 631607-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Mansioni accessorie inferiori - Adibizione - Esigibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione di una infermiera a mansioni proprie di un operatore sociosanitario, in quanto non effettuata in via marginale ed occasionale bensì in maniera prevalente, riguardando buona parte della giornata lavorativa, nonché "costante e sistematica").
Cass. civ. n. 12128/2025Sez. LRv. 675392-01
Riguarda ancheart. 52 TU pubblico impiegoart. 98 Costituzione
Precedenti: 653216-01, 658845-01, 601422-01, 591870-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento - Accordo sindacale - Individuazione del personale da trasferire - Valorizzazione della sola anzianità maturata dopo la stipula di contratti a tempo indeterminato - Contrarietà alla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso di trasferimento del personale, l'accordo sindacale che individui i dipendenti da trasferire valorizzando unicamente l'anzianità maturata dopo la stipula di contratti a tempo indeterminato è contrario alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, che impone, viceversa, di tener conto della complessiva anzianità di servizio, quindi anche dei periodi di lavoro svolti in esecuzione di rapporti a termine, salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento di un assistente di volo, disposto dalla compagnia aerea senza alcuna valorizzazione della complessiva anzianità di servizio in applicazione dell'art. 2.1.2 dell'accordo sindacale del 25.3.2022).
Cass. civ. n. 8706/2025Sez. LRv. 674798-01
Precedenti: 656817-01, 650545-01, 664122-01, 658333-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).