Art. 2778 c.c.
[1]Ordine degli altri privilegi sui mobili
[2]Salvo quanto e' disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:
- 1)i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;
- 2)i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
- 3)((NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385));
- 4)i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;
- 5)i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;
- 6)i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonche' i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
- 7)i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;
- 8)i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;
- 9)((NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385));
- 10)i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
- 11)i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;
- 12)i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;
- 13)i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;
- 14)i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;
- 15)i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;
- 16)i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
- 17)i crediti per spese funebri, d'infermita', per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;
- 18)i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;
- 19)i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;
- 20)i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.
Testo vigente dal 1 gennaio 1994, tuttora in vigore · versione 114 su Normattiva