Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ARTT. 1240 E 1245 - NON VIOLANO GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' RITENUTA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1240 e 1245 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione gia' ritenuta infondata con sent. n. 121 del 24 giugno 1970. (Con la citata sentenza venne dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non si estese la dichiarazione di incostituzionalita' agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che essi - pur non essendo piu' applicabili alla giurisdizione penale e del comandante di porto - si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza nei reati previsti dal codice della navigazione).
Riguarda ancheart. 1245 Codice della navigazione
GIURISDIZIONI SPECIALI - REVISIONE - TERMINE QUINQUENNALE PER LA REVISIONE PREVISTO DALLA VI DISP. TRANS. COST. - HA CARATTERE ORDINATORIO E NON PERENTORIO - GIURISDIZIONE SPECIALE DEI COMANDANTI DI PORTO IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI - ARTT. 1238 E SEGG. COD. NAV. - CONTRASTO CON LA VI DISP. TRANS. IN RELAZIONE ALL'ART. 102 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA CON PRECEDENTE SENTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. NAV. ARTT. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1247; COST. VI DISP. TRANS. E ART. 102).
Il problema della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali alla scadenza del termine quinquennale contenuto nella VI disp. trans. Cost. e' gia' stato esaminato dalla Corte con puntuale riferimento alla giurisdizione dei Comandanti di porto prevista dagli artt. 1238 e segg. cod. nav., rilevandosi che - dato il carattere ordinatorio e non perentorio del termine di revisione - la giurisdizione di cui trattasi deve considerarsi tuttora legittimamente operante. Conforme: sent. 41/1960, ord. 97/1963
Riguarda ancheart. 1245 Codice della navigazioneart. 1242 Codice della navigazioneart. 1243 Codice della navigazioneart. 1247 Codice della navigazioneart. 1238 Codice della navigazione
DIRITTO NAVIGAZIONE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE - COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONE DEL COMANDANTE DI PORTO - ARTT. 1238 E SEGG. COD. NAV. - CONTRASTO CON ART. 25, COMMA PRIMO, COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1238 e segg. del Cod. nav., che prevedono attribuzioni giurisdizionali dei Comandanti di porto in materia di contravvenzioni, sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sul rilievo che soltanto il pretore sarebbe il "giudice naturale" cui spetta il giudizio su tutte le contravvenzioni. L'espressione giudice naturale e' usata dall'art. 25 Cost. in senso corrispondente a quella di giudice "precostituito per legge" sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non a posteriori in vista di determinate controversie. La ratio della norma e' di assicurare il retto ordinamento della funzione giudiziaria garantendo al cittadino la certezza circa il giudice che dovra' giudicarlo. Nessuna deroga a tali garanzie si riscontra nelle norme del codice di navigazione che attribuiscono al comandante di porto, capo del circondario la competenza a giudicare in primo grado sulle contravvenzioni in materia di navigazione marittima, essendo anch'egli un giudice speciale precostituito in virtu' di una legge che ne determina la competenza in relazione al verificarsi di eventi bene specificati.
Riguarda ancheart. 1245 Codice della navigazioneart. 1243 Codice della navigazioneart. 1247 Codice della navigazioneart. 1242 Codice della navigazioneart. 1238 Codice della navigazione
COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - PROCESSO PENALE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE IN MATERIA PENALE - COMPETENZE PER TERRITORIO.
Nel sistema del codice di procedura penale, come emerge dal disposto degli artt. 43 e 44, l'incompetenza per territorio e' considerata in maniera non rigida perche' in questi casi vengono ad essere sempre pienamente rispettate le garanzie fondamentali previste dalla Costituzione rispetto al processo penale.
sentenza 1/1965massima n. 2279 Riguarda ancheart. 44 r.d. 1399/1930art. 43 r.d. 1399/1930
NAVI E NAVIGAZIONE - REATI - CONTRAVVENZIONI - COMMESSE ALL'ESTERO - GIUDICE COMPETENTE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA LEGATO AD EVENIENZE DI FATTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel sistema del diritto della navigazione, quale emerge dagli artt. 1238 e 1240 Codice della navigazione e dagli artt. 111 e 112 legge consolare (R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804), la competenza a giudicare in primo grado delle contravvenzioni da esso previste e' attribuita a giudici precostituiti con leggi che ne fissano la composizione e ne determinano i poteri in considerazione del verificarsi di eventi bene specificati, in evidente connessione con le particolarita' delle situazioni inerenti alla mobilita' dei natanti su cui i reati sono commessi, o cui appartengono i responsabili , nonche' in aderenza a principi, come quello dell'art. 39 del Codice di procedura penale al quale si ispira l'attribuzione del potere giudicante ai consoli del luogo del commesso reato, oppure l'altro che richiede la maggiore possibile immediatezza nella raccolta delle prove e di tutti gli altri elementi di giudizio nonche' nella persecuzione del colpevole, tenuto presente allorche' si e' fatto ricorso al comandante del porto di primo approdo. La circostanza che tali spostamenti di competenza vengono determinati da accadimenti casuali comprova come essi rimangano sottratti ad ogni apprezzamento discrezionale da parte di pubbliche autorita'. E, quanto alla eventualita' che deroghe alla competenza del giudice possano dipendere da un intenzionale comportamento del prevenuto, a parte il rilievo che, se cosi' fosse, non si sarebbe in presenza di una violazione dell'art. 25 della Costituzione, una volta ritenuto che la garanzia dal medesimo disposta costituisce un diritto del soggetto interessato alla previa, non dubbia conoscenza dell'organo cui spetta giudicarlo, bisogna tenere presente che simile possibile influenza, in pratica difficilmente esercitabile, ha comunque esclusivamente il valore, allo stesso modo che, nelle ipotesi analoghe, riscontrabili negli artt. 39, 41, 44 del Codice di procedura penale, di una circostanza di fatto presa in considerazione quale mezzo indiretto per rendere piu' facile e piu' immediata l'individuazione del giudice competente, sempre pero' effettuabile secondo criteri fissati preventivamente dalla legge. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1240, comma 3x, Codice navigazione, in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
sentenza 1/1965massima n. 2280