Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 409 (MODIFICATO DALLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - PRETESA MANCATA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL PRETORE ALLE CONTROVERSIE DELLA GENTE DI MARE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 409 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' di detta legge alle controversie di lavoro marittimo e portuale di cui all'art. 603 del codice della navigazione. La stessa questione infatti e' gia' stata dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976 - la quale ha rilevato che per effetto della intervenuta abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente di mare restano ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente) devolute alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro - e le ordinanze di rimessione non contengono argomenti tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, ne' elementi di fatto che diversifichino la questione proposta da quella gia' esaminata.
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. NAVIG., ARTT. 591 A 598 E 603 - ABROGAZIONE AD OPERA DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.
Sono inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 cod. navig., sollevate (non gia' per il periodo in cui queste norme ebbero vigore, ma proprio) con riguardo al tempo della loro presunta coesistenza con la nuova disciplina sul rito del lavoro, che invece deve escludersi per l'intervenuta abrogazione ad opera della legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 603 citato e delle disposizioni ad esso collegate.
Riguarda ancheart. 593 Codice della navigazioneart. 592 Codice della navigazioneart. 595 Codice della navigazioneart. 597 Codice della navigazioneart. 596 Codice della navigazioneart. 594 Codice della navigazionee altri 2
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. NAV., ARTT. 591 A 598 E 603 A 609 - ABROGAZIONE TACITA AD OPERA DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
La legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito delle controversie di lavoro, ha tacitamente abrogato le norme degli artt. 603, 604-609, 591 a 598 cod. nav. in materia di controversie della gente del mare; controversie che rientrano ora nell'esclusiva competenza del Pretore, quale giudice di lavoro; pertanto, e' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 603 e norme collegate Cod. nav., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 609 Codice della navigazioneart. 594 Codice della navigazioneart. 595 Codice della navigazioneart. 605 Codice della navigazioneart. 592 Codice della navigazioneart. 598 Codice della navigazionee altri 8
PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 409 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - NON PREVEDE CHE LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICHI ANCHE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE NAUTICO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - EFFICACIA TACITAMENTE ABROGATIVA DELL'ART. 603 E NORME COLLEGATE DEL COD. NAV. - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL PRETORE (GIUDICE DEL LAVORO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 409 cod. proc. civ., sollevata sotto il profilo che non prevede che le disposizioni del rito civile si applichino alle controversie di lavoro della gente del mare, atteso che il citato articolo, nella formulazione risultante dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, stabilisce che la nuova disciplina di rito del lavoro si applica anche ai dipendenti del settore nautico. - v. Sent. n. 121 del 1970.
Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973art. 409 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - COMANDANTE DI PORTO IN SEDE DI INTERVENTO CONCILIATIVO EXTRAPROCESSUALE EX ART. 598 COD. NAVIGAZIONE - NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA, NELLA SPECIE, NEI CONFRONTI DEL COD. NAVIG. ARTT. 585 A 598, 603 A 609, E DEL D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328, ARTT. 479 A 482.
E' inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonche' degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, da un comandante di porto in sede di richiesta di intervento conciliativo extraprocessuale. L'attivita' conciliativa che il comandante di porto e' chiamato ad esercitare ex art. 598 del codice della navigazione non e' di natura giurisdizionale, ma amministrativa. Tale attivita' si esaurisce nel quadro delle varie e molteplici funzioni che il comandante stesso e' chiamato a svolgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navigazione. Il comandante di porto e' organo speciale, e non gia' ordinario, di giurisdizione. Esso, pertanto, e' giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale nell'ambito della speciale competenza attribuitagli e, quindi, quando e' chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, poiche' e' questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo.
Riguarda ancheart. 591 Codice della navigazioneart. 589 Codice della navigazioneart. 604 Codice della navigazioneart. 588 Codice della navigazioneart. 593 Codice della navigazioneart. 594 Codice della navigazionee altri 18