capo II — Del procedimento di espropriazione forzata
- Art. 649 — Giudice dell'esecuzione
- Art. 650 — Forma del pignoramento di navi o di carati di navi
- Art. 651 — Forma del pignoramento di pertinenze separabili
- Art. 652 — Amministrazione della nave pignorata
- Art. 653 — Domanda di vendita
- Art. 654 — Designazione del giudice dell'esecuzione e nomina dell'esperto
- Art. 655 — Ordinanza di vendita
- Art. 656 — Contenuto dell'ordinanza
- Art. 657 — Notificazione e pubblicità dell'ordinanza di vendita
- Art. 658 — Persone ammesse a fare offerte
- Art. 659 — Modalità dell'incanto
- Art. 660 — Aggiudicazione per persona da nominare
- Art. 661 — Ulteriori incanti, vendita senza incanto
- Art. 662 — Offerte di aumento
- Art. 663 — Versamento del prezzo
- Art. 664 — Trasferimento della nave
- Art. 665 — Trasferimento dei carati di nave
- Art. 666 — Inadempienza dell'aggiudicatario
- Art. 667 — Opposizioni all'esecuzione
- Art. 668 — Opposizioni agli atti esecutivi
- Art. 669 — Opposizione di terzi
- Art. 670 — Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario
- Art. 671 — Vendita di pertinenze separate
- Art. 672 — Rinvio