Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009. Gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale e alla situazione personale del ricorrente risultano sufficienti a suffragare l'applicabilità della disposizione censurata ed il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 267 del 2020, n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 199 del 2019, n. 105 del 2019 e n. 22 del 2018; ordinanze n. 147 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 64 del 2019, n. 242 del 2018, n. 187 del 2017 e n. 12 del 2017 ).
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice amministrativo) - Motivazione ictu oculi non implausibile - Ammissibilità della questione.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, in quanto sollevate dal TAR Lombardia, sezione prima. Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la rilevanza e l'ammissibilità, sotto il profilo della titolarità della giurisdizione del giudice a quo , di analoghe questioni sollevate dal giudice amministrativo in ordine alla legittimità dello stesso art. 120 cod. strada e fornisce una non implausibile motivazione, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020 e n. 24 del 2020 ).
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio per coloro che sono, o sono stati, sottoposti a misura di prevenzione nonché per i condannati per reati in materia di stupefacenti - Applicazione automatica, anziché discrezionale, del provvedimento prefettizio - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, della libertà di circolazione, del diritto al lavoro - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. - dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, che prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono, o sono stati, sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 1956, nonché per i condannati per i reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. In primo luogo, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui alla disposizione censurata, e quelli di revoca del titolo abilitativo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, fermo restando che sarebbe comunque auspicabile un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni della Corte costituzionale. In secondo luogo, va escluso che, per il solo diniego della patente di guida, il diritto al lavoro non sia esercitabile e la libertà di circolazione sia compromessa, poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020, n. 24 del 2020, n. 80 del 2019, n. 22 del 2018, n. 274 del 2016 e n. 6 del 1962 ; ordinanza n. 81 del 2020 ).
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di prevenzione - Applicazione automatica, anziché discrezionale, da parte del prefetto - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro, nonché impedimento dell'assolvimento dell'obbligo di mantenere la prole - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catania, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 Cost. - dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dell'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. La sentenza n. 99 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente.
Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009art. 19 legge 120/2010art. 8 d.lgs. 59/2011
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice amministrativo) - Motivazione ictu oculi non implausibile - Ammissibilità della questione.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, sollevata dal TAR Marche. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario, ma motiva non implausibilmente che la questione, se fondata, esplicherebbe effetti anche sulla giurisdizione con argomenti che, al di là della loro opinabilità, valgono comunque ad escludere che, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018 ).
sentenza 24/2020massima n. 42453 Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009art. 19 legge 120/2010
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale - Applicazione automatica, anziché discrezionale, del provvedimento prefettizio - Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. La disposizione censurata dal TAR Marche e dal Tribunale di Lecco ricollega, in via automatica, il medesimo effetto - la revoca del titolo abilitativo - a una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità poiché connotate dalla pericolosità, più o meno grave, del soggetto e dalla varietà e diversa durata delle misure di sicurezza personali, le quali, ove non detentive, sono pur tutte compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo di abilitazione alla guida. Inoltre, essendo l'irrogazione delle misure di sicurezza "individualizzata" - quanto al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare - in funzione della specificità delle situazioni soggettive, la finalità di tutela delle esigenze personali, familiari e lavorative, perseguita dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, rischia di rimanere frustrata dall'applicazione automatica della revoca della patente, senza una valutazione caso per caso delle condizioni che rendano coerente, o meno, detta revoca alla funzione rieducativa della misura irrogata. Ulteriore profilo di irragionevolezza è ravvisabile nell'automatismo della revoca amministrativa del prefetto rispetto alla discrezionalità della parallela misura adottabile dal magistrato di sorveglianza.
sentenza 24/2020massima n. 42454 Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009art. 19 legge 120/2010
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento delle restanti censure.
Accolta in parte qua, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, restano assorbite le ulteriori censure di violazione degli artt. 4, 16 e 35 Cost.
sentenza 24/2020massima n. 42455 Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009art. 19 legge 120/2010
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio ai condannati per reati in materia di stupefacenti - Carattere automatico del diniego, preclusivo di valutazioni in concreto - Denunciata irragionevolezza e violazione della libertà di circolazione - Censure identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate, perché identiche ad altre già dichiarate non fondate, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Torino e di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 16 Cost. - dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. I rimettenti non propongono nessun nuovo argomento che non sia già stato affrontato dalla sentenza n. 80 del 2019, che, nell'esaminare identiche censure, ha escluso sia che la libertà di circolare comporti, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore, sia che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della sentenza n. 22 del 2018 siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. Quest'ultimo, infatti, riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato, né ricorre, in questo caso, la contraddizione tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Inoltre, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento di un provvedimento riabilitativo che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2019, n. 22 del 2018, n. 274 del 2016 e n. 6 del 1962 ).
sentenza 81/2020massima n. 42576 Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice amministrativo) - Motivazione ictu oculi non implausibile - Ammissibilità della questione.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, sollevata dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario ma, sostenendo che l'auspicata discrezionalità del provvedimento di revoca della patente possa rendere la posizione soggettiva, da esso incisa, di interesse legittimo, fornisce una motivazione non implausibile, ancorché opinabile, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018 ).
sentenza 99/2020massima n. 42517 Riguarda ancheart. 19 legge 120/2010art. 8 d.lgs. 59/2011
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione - Impossibilità di conseguire una nuova patente prima di tre anni - Denunciato contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede che il destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida, in ragione della sua sottoposizione a misura di prevenzione, non possa conseguirne una nuova prima che siano decorsi almeno tre anni, anche nel caso in cui sopravvenga, prima di detto termine, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione del suo stato di pericolosità. I giudizi a quibus hanno ad oggetto, infatti, non un provvedimento di diniego del rilascio di una nuova patente di guida previsto dalla norma censurata, bensì, a monte, un provvedimento di revoca della patente.
sentenza 99/2020massima n. 42518 Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione - Carattere automatico e vincolato del provvedimento prefettizio - Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011. La disposizione, denunciata dal TAR Marche e dai Tribunali di Cagliari e di Reggio Calabria, nel prevedere la revoca automatica prefettizia della patente di guida per tutte le categorie, variegate ed eterogenee, dei destinatari delle misure di prevenzione, ricollega irragionevolmente il medesimo effetto a una varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale. Effetto suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla ricerca di un lavoro, prescritta dal Tribunale al destinatario della misura di prevenzione. Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio è destinato a dispiegarsi, pertanto, sul piano di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura si proponga. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020, n. 24 del 2019 e n. 22 del 2018 ).
sentenza 99/2020massima n. 42519 Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento delle restanti censure.
Accolta, in parte qua, - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, restano assorbite le ulteriori censure di violazione degli artt. 4, 16 e 35 Cost.
sentenza 99/2020massima n. 42520 Riguarda ancheart. 19 legge 120/2010art. 3 legge 94/2009art. 8 d.lgs. 59/2011
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza personale - Applicazione automatica, anziché discrezionale, da parte del prefetto - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza. Con la sentenza n. 24 del 2020, la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in senso puntualmente conforme al petitum del rimettente. ( Precedente citato: sentenza n. 24 del 2020 )
Circolazione stradale - Patente di guida - Conseguimento di una nuova patente in caso di revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza personale - Esclusione per il triennio successivo, anche in caso di sopraggiunta cessazione dello stato di pericolosità - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede che la persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni, anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere di detto termine, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione del suo stato di pericolosità. La censurata previsione riguarda una fattispecie logicamente e temporalmente diversa da quella oggetto del giudizio a quo, nel quale si controverte, a monte, in ordine ad un provvedimento di revoca della patente e non ad un successivo, e comunque eventuale, provvedimento di negato rilascio di una «nuova patente» per mancato decorso del prescritto triennio dalla revoca del titolo precedente.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti dei condannati per reati in materia di stupefacenti - Carattere automatico e applicabilità anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla CEDU (nell'interpretazione della Corte di Strasburgo) - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 7 CEDU. Prima ancora dal risultare pressoché integralmente superate dalla sopravvenuta sentenza n. 22 del 2018, le questioni sono comunque prive di rilevanza, in quanto il provvedimento avverso cui è proposto ricorso nel giudizio a quo concerne il diniego del rilascio di una patente di guida, e non già la revoca prefettizia della patente, prevista dal comma censurato nei confronti dei condannati per alcuni reati in materia di stupefacenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevedeva l'automaticità della revoca prefettizia della patente in caso di condanna successiva al rilascio, e non fondata l'ulteriore questione relativa all'applicabilità della revoca a persone condannate per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009; sentenza n. 281 del 2013 ).
sentenza 80/2019massima n. 41086 Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio ai condannati per reati in materia di stupefacenti - Applicabilità anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 - Denunciata lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla CEDU (nell'interpretazione della Corte di Strasburgo) - Insussistenza, non avendo il diniego natura sanzionatoria - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, per lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla evocata norma convenzionale - dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui comporta il diniego della patente di guida anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 94 del 2009. Al pari della revoca, anche il diniego di rilascio del titolo di guida non ha natura sanzionatoria né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì rappresenta la constatazione dell'insussistenza originaria (o sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Escluso che detta condizione ostativa abbia natura sanzionatoria o comunque afflittiva, risulta non pertinente l'evocazione della giurisprudenza della Corte EDU sui criteri per l'attribuibilità di natura sostanzialmente penale a "sanzioni" non formalmente tali; mentre il diniego della patente anche per reati commessi anteriormente alla novella del 2009 attiene al piano degli effetti riconducibili all'applicazione ratione temporis della norma censurata. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018 ).
sentenza 80/2019massima n. 41088 Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio ai condannati per reati in materia di stupefacenti - Carattere automatico del diniego, preclusivo di valutazioni in concreto - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3 e (con evocazione generica) 25 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede il diniego della patente di guida come conseguenza automatica della condanna per i reati in materia di stupefacenti ivi indicati. Al diniego del titolo abilitativo non sono riferibili le ragioni che hanno comportato il superamento (ad opera della sentenza n. 22 del 2018) dell'automatismo della revoca prefettizia. A differenza di questa, il diniego riflette infatti una condizione ostativa che opera a monte del conseguimento del titolo e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato; inoltre, nel caso del diniego non ricorre la contraddizione - presente nel caso della revoca - tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato; infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo ( ex artt. 178 e 179 cod. pen.), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018, che ha rimosso l'automatismo della revoca prefettizia della patente, dichiarando in parte qua costituzionalmente illegittimo il comma 2 dello stesso art. 120 cod. strada ).
sentenza 80/2019massima n. 41089 Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio ai condannati per reati in materia di stupefacenti - Denunciata violazione della libertà di circolazione - Non pertinenza del parametro evocato - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 16 Cost. - nella parte in cui prevede il diniego della patente di guida ai condannati per i reati in materia di stupefacenti ivi indicati. Il parametro evocato non è pertinente, poiché la libertà di circolare non comporta, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 1962 e n. 274 del 2016 ).
sentenza 80/2019massima n. 41090 Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009
Circolazione stradale - Patente di guida - Casi di divieto di rilascio e di revoca - Giurisdizione del giudice amministrativo - Difetto ictu oculi, per costante e risalente giurisprudenza della Cassazione - Assenza di alcuna motivazione a sostegno della legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Il rimettente non spende alcuna - sia pur solo "non implausibile" - motivazione a sostegno della sua (pertanto manifestamente non sussistente) legittimazione a sollevare, come giudice a quo, la questione, non superando, pertanto, il difetto ictu oculi di giurisdizione, come affermato da risalente e consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada sono riservati alla cognizione del giudice ordinario.
sentenza 22/2018massima n. 39791 Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009
Circolazione stradale - Patente di guida - Casi di divieto di rilascio e di revoca - Questione relativa ad asseriti e non pertinenti profili - Difetto di rilevanza - Carente descrizione della fattispecie concreta ai fini della motivazione sulla rilevanza - Aggregazione di questioni senza indicazione dei parametri di rispettivo riferimento - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 16, 25, 27 e 111 Cost. - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Prive di rilevanza sono le questioni relative ad asseriti (e non pertinenti) profili di deteriore trattamento dei soggetti che intendano conseguire, per la prima volta, il titolo abilitativo; sono inoltre carenti della descrizione della fattispecie concreta, ai fini della motivazione sulla rilevanza, le questioni che il rimettente dichiara di far proprie, mutuandole dalle precedenti ordinanze di altri giudici, cui rinvia. Infine, tutte le questioni, non sempre chiaramente adombrate, risultano aggregate in dispositivo senza indicazione alcuna dei parametri di rispettivo riferimento.
sentenza 22/2018massima n. 39792 Riguarda ancheart. 3 legge 94/2009