Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - APPLICABILITÀ PRIMA DELL’ACCERTAMENTO IN SEDE PENALE DELLA COLPEVOLEZZA DELL’IMPUTATO - CARENZA DI MOTIVAZIONE SUI PARAMETRI ASSUNTI VIOLATI, CENSURA DI NORMA INCONFERENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell'imputato in ordine all'infrazione al codice della strada (nella specie, guida in stato di ebbrezza) prevista come reato. Infatti l'ordinanza di remissione, in punto di non manifesta infondatezza della questione, è assolutamente priva di motivazione, poiché omette di spiegare le ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri evocati e, in punto di rilevanza, essa, per un verso, si connota per scarsa chiarezza nell'esposizione oltre che per lacunosità nella individuazione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e, per altro verso, censura una norma inconferente, posto che risulta denunciato l'art. 218 del codice della strada, relativo alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, là dove la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad un reato è disciplinata dall'art. 223, comma 3, dello stesso codice. - Sulla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad un reato, v. citate ordinanze n. 194/2004 e n. 217/2003.
Circolazione stradale - Sospensione della patente di guida - Sanzione accessoria conseguente a comportamento penalmente rilevante - Irrogazione con provvedimento prefettizio - Opposizione davanti al giudice civile - Sospensione del procedimento di opposizione per pregiudizialità penale - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla irrogazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale, lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge e del principio del giusto processo - Censura di norma inconferente, omessa motivazione in ordine ai parametri invocati, difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta e decisa in via autonoma nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente. Le ordinanze di rimessione, infatti, oltre ad errare nel denunciare l’art. 218, comma 5, del d. lgs. n. 285 del 1992 (relativo all’opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l’opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall’art. 223, comma 5, dello stesso decreto, da un lato non indicano neppure i parametri costituzionali violati, e, conseguentemente, non motivano le ragioni del ritenuto contrasto con le norme denunciate, e, dall'altro lato, non danno sufficiente conto della fattispecie non consentendo quindi un'adeguata valutazione della rilevanza. – Sull'errata individuazione della norma impugnata v. le citate ordinanze n. 217/2003 e n. 230/2000. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 231, n. 141/2003, n. 495 e n. 385/2000.
Riguarda ancheart. 20 legge 689/1981
Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sanzione accessoria ad illecito penale - Sospensione della patente di guida - Improponibilità della opposizione al provvedimento - Mancata previsione - Difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione ed erronea individuazione della disposizione oggetto della censura - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 5, e 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente e che nel caso di rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico siano sufficienti i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Le ordinanze di rimessione si connotano, infatti, per la scarsa chiarezza dell’esposizione e per la faticosa enucleazione delle questioni proposte, con assenza di motivazione relativamente ai parametri di cui agli articoli 25 e 111 della Costituzione e con generico riferimento, quanto all’art. 3 della Costituzione, ad una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, senza indicazione di alcun 'tertium comparationis'; nonché, riguardo al denunciato art. 218, comma 5, per erronea individuazione della disposizione oggetto della censura.
Riguarda ancheart. 186 Codice della strada
Circolazione stradale - Provvedimento di sospensione della patente di guida - Regime dell'opposizione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla sospensione della carta di circolazione - Eterogeneita' teleologica e strutturale delle due sanzioni accessorie - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. - in relazione all'art. 217, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218 stesso decreto, nel testo introdotto dall'art. 117 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui prevede che "avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205", anziche' (come prevede l'art. 217 c.s., relativamente alla sospensione della carta di circolazione) "l'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria", in quanto l'eterogenea configurazione teleologica e strutturale delle due sanzioni accessorie - tra loro differenziantisi anche sotto il profilo degli organi competenti ad adottarle, oltre che per il grado di incidenza sulle facolta' del destinatario, ben piu' gravemente compresse nel caso di sospensione della patente - rende il meccanismo di estensione del giudizio di opposizione ex art. 205 alla sospensione della carta di circolazione, disciplinato dall'art. 217, comma 5, palesemente inidoneo a fungere da 'tertium comparationis' onde verificare la sussistenza del denunciato 'vulnus' al principio di uguaglianza.
sentenza 74/2000massima n. 25211 Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Pretesa accessorietà della sanzione a sentenza declaratoria di responsabilita' penale e conseguente incompatibilita' con l'applicazione della pena su richiesta - Erroneità di tale assunto - Collegamento della sanzione all'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente sulla base di eguali considerazioni, e' stata dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 218, commi primo, secondo e quinto dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento agli artt. 101, 112 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che imporrebbero al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria, anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. - V. ordinanze nn. 264/1999 e 25/1999.
Riguarda ancheart. 133 Codice penaleart. 445 Codice di procedura penaleart. 222 Codice della stradaart. 444 Codice di procedura penale
CIRCOLAZIONE STRADALE - REATI COMPORTANTI LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - APPLICABILITA' D'UFFICIO DI TALE SANZIONE ANCHE NELLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 444 COD. PROC. PEN. - CONTESTATA PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE, DI VALUTAZIONI DI MERITO, AL FINE DI DETERMINARE LA DURATA DELLA SOSPENSIONE E, PER L'IMPUTATO, DI PROPORRE, AL RIGUARDO, IMPUGNAZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 Cost., dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 cod. pen., e agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida debba essere applicata dal giudice anche con la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', infatti, la sospensione della patente prevista dall'art. 222 cod. strada - la cui durata, secondo il diritto vivente, va fissata, in base ai parametri di cui all'art. 218 stesso codice, tra il minimo e il massimo di legge - non presuppone, logicamente o normativamente - come la Corte ha gia' affermato - la declaratoria di responsabilita' penale attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico: accertamento sicuramente compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen.. E d'altra parte la liberta' nella scelta del procedimento di cui all'art. 444 citato e la discrezionalita' nella valutazione prognostica degli effetti conseguenti a tale scelta escludono che la mancata impugnabilita' per vizi di merito della determinazione giudiziale della durata della sospensione della patente di guida costituisca lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. - V. O. n. 25/1999.
Riguarda ancheart. 133 Codice penaleart. 445 Codice di procedura penaleart. 222 Codice della stradaart. 444 Codice di procedura penale
CIRCOLAZIONE STRADALE - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SULLE CARREGGIATE, SULLE RAMPE E SUGLI SVINCOLI DELLE AUTOSTRADE E DELLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI - DIVIETO - INOSSERVANZA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI UN PROCEDIMENTO PENALE PER L'ACCERTAMENTO DEL REATO E DI IMMEDIATA APPLICABILITA', DA PARTE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA, DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - APPLICABILITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER UN PERIODO NON INFERIORE A SEI MESI - LAMENTATA ECCESSIVITA' DELLA DURATA MINIMA DI TALE SANZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI PIU' GRAVI NELLE QUALI SI VERIFICHINO DANNI ALLE PERSONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 176 e 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto questioni identiche sono gia' state dichiarate non fondate e manifestamente infondate e non sono stati dedotti profili nuovi e diversi da quelli gia' esaminati. - S. nn. 313/1995, 194, 217 e 373/1996; O. nn. 89, 184, 190, 422/1997, 167, 168, 169 e 170/1998. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 176 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI COMPORTANTI LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - EMANAZIONE DELLA RELATIVA ORDINANZA DA PARTE DEL PREFETTO - NOTIFICAZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO ALL'INTERESSATO - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE PERENTORIO - IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede, per la notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullita', in quanto, con riferimento all'art. 24 Cost., l'interessato puo' immediatamente proporre opposizione al pretore avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 22, u.c., l. n. 689 del 1981, ovvero chiedere la riconsegna del documento di guida ove l'ordinanza prefettizia non gli venga notificata entro venti giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nel comma 2 dell'art. 218); ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., non si rinviene alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e non anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso va notificato. - S. nn. 255/1994, 311/1994, 437/1995, 31/1996. red.: S. Di Palma
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - RITIRO IMMEDIATO DELLA STESSA DA PARTE DELL'ORGANO ACCERTATORE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TRASGRESSORE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SOSPENSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto - premesso che requisito imprescindibile per garantire una risposta efficace a condotte pericolose poste in essere violando norme del codice della strada e' l'immediatezza dell'intervento, che si connota anche e soprattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme prosegua in una certa attivita' potenzialmente creativa di pericoli ulteriori - l'anticipazione della sanzione risponde appunto alla necessita' di garantire le finalita' di prevenzione di illeciti ulteriori nell'immediato; mentre poi l'"iter" si completa attraverso l'acquisizione degli altri elementi da parte del prefetto, i quali possono portare alla conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato dall'agente. <<Il che si pone in evidente armonia con il disegno del codice della strada e sotto nessun profilo puo' considerarsi in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione>>. - V. O. nn. 170/1998 e 184/1997, nelle quali si afferma che <<la sospensione della patente di guida si caratterizza, nel sistema del nuovo codice della strada, per la sua natura afflittiva, incidente sull'atto amministrativo di abilitazione, a causa della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione; e viene disposta dal prefetto o dal giudice penale, rispettivamente, a seconda che sia stato commesso un semplice illecito amministrativo ovvero un reato>>. red.: G. Leo
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - RITIRO IMMEDIATO DELLA STESSA DA PARTE DELL'ORGANO ACCERTATORE - SANZIONE ACCESSORIA E SANZIONE PRINCIPALE - LAMENTATA SCISSIONE TEMPORALE NELL'APPLICAZIONE DELLE DUE SANZIONI - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto - a prescindere dalla non comparabilita' delle due situazioni poste a confronto dal giudice rimettente, data la loro evidente diversita' obiettiva - proprio l'art. 211 del codice della strada, richiamato dal giudice 'a quo', fa salva, al comma 2, la facolta' dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima di procedere alle previste comunicazioni e prevede espressamente, al comma 6, la possibilita' per il prefetto di disporre l'esecuzione degli interventi necessari <<nei casi di immediato pericolo per la circolazione>>. red.: G. Leo
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - RITIRO IMMEDIATO DELLA STESSA DA PARTE DELL'ORGANO ACCERTATORE - MANCATO RISPETTO DEL <<PRINCIPIO DELLA PREVIA CONTESTAZIONE>> - RITENUTA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto l'interessato puo' immediatamente proporre opposizione al pretore, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gia' avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione; e, d'altronde, egli ha diritto, secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 218 denunciato, all'immediata riconsegna del documento ove l'ordinanza di sospensione non venga emessa entro i venti giorni dal ritiro. - V. S. n. 276/1998 ed altresi', 'ex plurimis', S. n. 31/1996. red.: G. Leo
CIRCOLAZIONE STRADALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PATENTE DI GUIDA PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PREVISIONE DELLA OPPOSIZIONE AL PRETORE SOLO NEL CASO DI SINISTRO SENZA LESIONI PERSONALI OD OMICIDIO COLPOSI - OMESSA PREVISIONE DI TUTELA GIURISDIZIONALE IN TALI FATTISPECIE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 102 COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., dell'art. 223 comma 5 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), come integrato e modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993 n. 360 - nella parte in cui esclude la tutela giurisdizionale ordinaria contro i provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della validita' della patente di guida in caso di lesioni personali od omicidio colposi derivanti dalla violazione di norme del codice della strada - in quanto (in ossequio al generale principio ermeneutico, secondo cui il giudice, nel procedere alla ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare, deve costantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispetto dei principi costituzionali e quindi, ove un'interpretazione si riveli confliggente con alcuno di essi, e' tenuto ad adottare le possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro costituzionale, altrimenti vulnerato) al complessivo sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie, conseguenti a violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale, risulta intimamente riconnessa (sulla base del combinato disposto degli artt. 203, comma 3, cosi' come integrato e modificato dal d.lgs. n. 360 del 1993, e 218 d.lgs. n. 285 del 1992) la generale previsione del rimedio immediato dell'opposizione regolata dagli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981; ed in quanto un'interpretazione della disposizione denunciata, nel senso di escludere tale tutela per i soli casi in cui dalla violazione delle norme di circolazione stradale siano derivati lesioni personali od omicidio colposi, colliderebbe palesemente con la predetta omogeneita' della previsione di accesso a siffatta forma di tutela giurisdizionale, determinando una divaricazione delle forme di ricorso al giudice, tanto piu' ingiustificata, in ragione della maggiore complessita' dell'attivita' istruttoria di ricostruzione e di valutazione (anche tecnico-peritale) del fatto riproduttivo delle lesioni o dell'omicidio colposi, rispetto a quella concernente le altre ipotesi di reato indicate nella disposizione medesima. - Sent. nn. 149/94, 255/94, 311/94, 499/94; ord. n. 315/95. red.: S. Di Palma
sentenza 31/1996massima n. 22161 Riguarda ancheart. 205 Codice della stradaart. 223 Codice della strada