Art. 171 c.p.c.Ritardata costituzione delle parti

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[1]Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, il processo si estingue.

[2]Se una delle parti si e' costituita nel termine assegnatole, l'altra puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

[3]La parte che non si costituisce neppure nella prima udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art171 · fonte su Normattiva