Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Art. 38 c.p.c.
(come modificato dal d.lgs n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d’ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. o prima udienza di trattazione - Fondamento. In tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c.), per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime 103 <!-- pag. 104 --> della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.
Cass. civ. n. 32378/2025Sez. 3Rv. 677097-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civile
Precedenti: 677094-01, 672045-01, 658035-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Art. 38, comma 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Applicabilità ai giudizi introdotti prima della modifica normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 164 del 2024) - a norma del quale l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - non si applica ai giudizi introdotti prima della modifica normativa, essendo contraria al canone della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., un'interpretazione della suddetta disposizione nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù di una norma inesistente al momento in cui matura la preclusione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c. a un giudizio in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era intervenuto prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 164 del 2024, nonostante il processo fosse stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023, data considerata dall'art. 7, comma 1, del citato d.lgs. ai fini dell'efficacia temporale della novella sopra richiamata).
Cass. civ. n. 32171/2025Sez. 3Rv. 677094-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 3 legge 164/2024art. 3 Costituzioneart. 7 legge 164/2024
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Novità della domanda ex art. 345 c.p.c. - Presupposti - Mutamento della domanda con riguardo al petitum - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come emendatio la sostituzione della domanda - avanzata dai fideiussori di una correntista - di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, depurato dagli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, sul presupposto che, fermi restando i fatti allegati in primo grado - segnatamente, l'invalidità delle clausole che prevedevano i predetti addebiti -, gli appellanti si erano limitati a insistere sulla richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca).
Cass. civ. n. 19750/2025Sez. URv. 675633-01
Riguarda ancheart. 345 Codice di procedura civileart. 1260 Codice civileart. 1846 Codice civile
Precedenti: 605818-01, 658987-01, 635536-01
PROVA CIVILE - IN GENERE Preclusioni istruttorie - Successiva produzione di un documento - Termine per controdedurre e articolare prova contraria - Necessità - Documento già conosciuto o maliziosamente nascosto all'avversario - Conseguenze.
La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.
Cass. civ. n. 12636/2025Sez. 3Rv. 675332-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 183 Codice di procedura civileart. 88 Codice di procedura civileart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 663244-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).