Art. 171 c.p.c.Ritardata costituzione delle parti

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[1]((Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.

[2]Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

[3]La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art171 · fonte su Normattiva