Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust - Causa di accertamento della nullità della fideiussione - Continenza - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione all'esecuzione - Necessità. · CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.
Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.
Cass. civ. n. 3661/2026Sez. 3Rv. 677809-01
Riguarda ancheart. 1419 Codice civileart. 39 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 616 Codice di procedura civileart. 33 legge 287/1990e altri 2
Precedenti: 673641-03, 672505-01, 677572-01, 664063-02
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie. · PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al 42 <!-- pag. 43 --> giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
Cass. civ. n. 2184/2026Sez. 2Rv. 676802-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 39 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civileart. 46 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 663541-01
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in cassazione - Continenza - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.
Cass. civ. n. 1515/2026Sez. 3Rv. 677572-01
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 664063-02
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Procedimento per convalida ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Opposizione dell'intimato - Poteri del giudice - Limiti - Sospensione ex art. 295 c.p.c.- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 74 <!-- pag. 75 --> Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c.
(In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).
Cass. civ. n. 1484/2026Sez. 3Rv. 677671-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 657 Codice di procedura civileart. 665 Codice di procedura civile
Precedenti: 619225-01
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si deduce fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo - Giudizio di revocazione della sentenza 76 <!-- pag. 77 --> costituente titolo esecutivo - Rapporto tra i due giudizi - Pregiudizialità logica - Esclusione - Fondamento - Effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. - Salvezza · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo.
Cass. civ. n. 1490/2026Sez. 3Rv. 677673-02
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civileart. 474 Codice di procedura civile
Precedenti: 648476-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Responsabilità sanitaria - Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Fase sommaria - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.
Cass. civ. n. 33249/2025Sez. 3Rv. 677177-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 696 Codice di procedura civile
Precedenti: 674842-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Responsabilità sanitaria - Azione civile risarcitoria promossa nei confronti della struttura - Pendenza del processo penale nei confronti dell’imputato - Sospensione del giudizio civile - Esclusione - Ragioni. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro l'imputato) né in quella ex art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale).
Cass. civ. n. 33249/2025Sez. 3Rv. 677177-02
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura penaleart. 651 Codice di procedura penaleart. 654 Codice di procedura penaleart. 1218 Codice civile
Precedenti: 661669-01, 672924-01, 653898-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Giudizio divorzile - Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno del coniuge - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la 27 <!-- pag. 28 --> cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.
Cass. civ. n. 30177/2025Sez. 1Rv. 676312-02
Riguarda ancheart. 404 Codice civileart. 149 Codice di procedura civileart. 409 Codice civile
Precedenti: 668029-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Querela di falso - Proposizione in via incidentale - Rimessione al collegio del giudizio di falso - Sospensione "ex lege" della causa di merito - Decisione del collegio - Prosecuzione della causa di merito - Impugnazione della decisione sulla querela di falso – Sospensione facoltativa - Ammissibilità - Fondamento. · PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.
Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato.
Cass. civ. n. 28752/2025Sez. 2Rv. 676940-01
Riguarda ancheart. 337 Codice di procedura civileart. 225 Codice di procedura civile
Precedenti: 644288-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, rimettendo gli atti al Tribunale, non ravvisando rapporto di pregiudizialità tecnica tra l'accertamento, in sede penale, della condotta di esclusione del pari esercizio del diritto del comproprietario e quello, devoluto al giudice civile, volto alla tutela dei diritti di comproprietà del manufatto e servitù di passaggio, pur in presenza dell'identità dei fatti oggetto del capo di imputazione e dell'accertamento in sede civile).
Cass. civ. n. 28284/2025Sez. 2Rv. 676931-01
Riguarda ancheart. 654 Codice di procedura penaleart. 75 Codice di procedura penale
Precedenti: 661669-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Giudizio di opposizione allo stato passivo e giudizio ordinario sul medesimo rapporto sostanziale da cui origina il credito - Contemporanea pendenza - Ammissione con riserva del credito concorsuale - Esclusione - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo - Esclusione - Improcedibilità del giudizio ordinario - Sussistenza - Ragioni. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
La contemporanea pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo e del giudizio ordinario di accertamento della validità del rapporto sostanziale da cui origina il credito da ammettere al passivo non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, essendo anzi quest'ultimo improcedibile quanto all'accertamento del credito verso la massa, posta la specialità e l'esclusività del procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.
Cass. civ. n. 26733/2025Sez. 1Rv. 676219-01
Precedenti: 663936-01, 643974-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Ammissibilità - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo an debeatur, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui all'art. 337, comma 2 c.p.c., in ragione del fatto che il giudizio è unico e la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Cass. civ. n. 26536/2025Sez. 3Rv. 676595-01
Riguarda ancheart. 279 Codice di procedura civileart. 337 Codice di procedura civile
Precedenti: 657832-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Pregiudiziale amministrativa - Sospensione del processo civile - Presupposti - Controversia amministrativa vertente su diritti soggettivi rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Fattispecie.
La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità amministrativa presuppone che la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, condizione ricorrente unicamente quando il giudice amministrativo sia chiamato a risolvere questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tra il giudizio civile avente ad oggetto l'escussione di una garanzia, concessa quale intervento di sostegno pubblico, e il giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di revoca della garanzia stessa sussistesse un rapporto di pregiudizialità giuridica, non essendo stato chiamato il giudice amministrativo a pronunciarsi su un provvedimento incidente su diritti soggettivi).
Cass. civ. n. 25492/2025Sez. 3Rv. 676352-01
Precedenti: 650478-01, 626612-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Termine per la riassunzione della causa sospesa - Decorrenza - Pubblicazione della sentenza che definisce la causa pregiudicante - Sufficienza - Esclusione - Comunicazione della cancelleria o notifica della controparte - Necessità - Ragioni.
In tema di sospensione del processo per pregiudizialità, il termine per la riassunzione della causa sospesa decorre dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione sicché, nel caso in cui la parte che vi abbia interesse sia anche parte (ancorché contumace) del giudizio pregiudicante, esso non decorre dalla mera pubblicazione della sentenza che la definisce, in mancanza di comunicazione della cancelleria ovvero di notifica su iniziativa della controparte, non sussistendo alcun obbligo - per la parte costituita così come per quella rimasta contumace nel giudizio pregiudicante - di attivarsi per acquisire tale conoscenza.
Cass. civ. n. 25514/2025Sez. 3Rv. 676357-01
Riguarda ancheart. 297 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civile
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE Pregiudiziale penale - Presupposti - Identità del fatto contestato in sede disciplinare e penale - Esclusione - Complessiva condotta ai fini penali - Rilevanza.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, il principio della cd. pregiudizialità penale (vigente prima dell'introduzione della l. n. 247 del 2012) non presuppone l'esatta coincidenza della condotta disciplinarmente rilevante con i fatti contestati nel capo 27 <!-- pag. 28 --> d'imputazione, dovendosi avere riguardo alla complessiva condotta tenuta dal soggetto ai fini penali.
Cass. civ. n. 23361/2025Sez. URv. 675790-01
Riguarda ancheart. 653 Codice di procedura penaleart. 1 legge 97/2001
Precedenti: 640612-01, 622061-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale regolata dall’art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Eccezione di previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero - Sospensione del giudizio da parte del giudice italiano - Condizioni - Fattispecie.
In tema di litispendenza internazionale, il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo non essendo possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione, con la conseguenza che è illegittimità della sospensione del giudizio da parte del giudice italiano successivamente adito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva sospeso il procedimento innanzi a sé pendente, individuando la litispendenza di un procedimento innanzi al giudice straniero conclusosi con la declaratoria, passata in cosa giudicata, di difetto di giurisdizione in favore del giudice italiano.).
Cass. civ. n. 22148/2025Sez. 1Rv. 675750-01
Riguarda ancheart. 7 Diritto internazionale privatoart. 42 Codice di procedura civileart. 65 Diritto internazionale privato
Precedenti: 660738-01, 674649-01, 627440-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Pretesa impositiva conseguente all’accertamento di un maggior reddito - Contributi previdenziali sullo stesso dovuti - Processo tributario e processo ordinario - Rapporto di pregiudizialità necessaria - Insussistenza. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
Il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati.
Cass. civ. n. 20950/2025Sez. LRv. 675849-01
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 462/1997art. 24 d.lgs. 46/1999
Precedenti: 648748-01, 649757-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Processo esecutivo - Sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c. - Inapplicabilità - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico.
Cass. civ. n. 17003/2025Sez. 3Rv. 675116-01
Riguarda ancheart. 337 Codice di procedura civile
Precedenti: 648476-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Risarcimento del danni per fatto costituente reato - Rapporti tra azione civile e penale - Separatezza - Eccezioni - Fondamento.
In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile risarcitorio debba essere sospeso soltanto allorquando l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, il quale, pertanto, non può pervenire anticipatamente a un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.
Cass. civ. n. 16825/2025Sez. LRv. 675605-01
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura penaleart. 652 Codice di procedura penale
Precedenti: 644464-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in regione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua ratio (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale.
Cass. civ. n. 12630/2025Sez. 3Rv. 674695-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civile
Precedenti: 643987-01, 674228-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).