Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo di altro distretto, in analogia al disposto dell'art. 11 cod. proc. pen. - Irretroattività della previsione - Lamentata disparita' di trattamento, con lesione del principio della terzieta' del giudice e del principio del giusto processo - Difetto di un giudizio - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La questione, infatti, è stata sollevata dal presidente del tribunale, chiamato a provvedere su una istanza di astensione, e quindi al di fuori di un "giudizio" ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 35/1998. M. R.
Riguarda ancheart. 9 legge 420/1998art. 21 Codice di procedura civileart. 29 Codice di procedura civileart. 27 Codice di procedura civileart. 30 Codice di procedura civileart. 26 Codice di procedura civilee altri 13
Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione di domanda riconvenzionale di valore eccedente la competenza del giudice di pace adi'to - Competenza del giudice superiore - Asserita disparità di trattamento tra giudici togati e giudici di pace, in contrasto con il principio della distinzione dei magistrati solo per la diversita' di funzioni, nonché lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40, comma settimo, cod.proc.civ. sollevata - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 107, comma terzo, della Costituzione - nella parte in cui, disciplinando la connessione tra cause di competenza del giudice di pace e cause di competenza del pretore o del tribunale, stabilirebbero che quando in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al giudice di pace venga proposta una domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice adito la competenza a decidere l'intera causa spetta al giudice superiore. Infatti, da un lato e' da escludere che il principio di precostituzione del giudice possa essere violato da regole generali, come quella contenuta nell'art. 40 cod. proc. civ., in forza delle quali sia comunque consentita l'individuazione preventiva dell'organo giudicante; e dall'altro, il richiamo all'art. 107, comma terzo, della Costituzione e' da considerare erroneo, attenendo tale precetto esclusivamente allo 'status' dei magistrati. L.T.
Riguarda ancheart. 40 Codice di procedura civile
Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Rimessione dell'intera causa al giudice superiore - Lamentata limitazione del diritto di azione e difesa, per l'impossibilità degli interessati di stare in giudizio personalmente (senza assistenza del difensore) - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40 cod.proc.civ. - censurati in riferimento all'art. 24 della Costituzione - nella parte in cui stabilendo che, in caso di connessione tra una causa di competenza del giudice di pace ed altra causa di competenza del pretore o del tribunale, la competenza a decidere l'intera vicenda spetti al giudice superiore, violerebbero i diritti di azione e di difesa perche' obbligherebbero le parti a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore anziche' personalmente, atteso che, nel giudizio 'a quo', la parte era gia' costituita con l'assistenza di un difensore. L.T.
Riguarda ancheart. 40 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CIVILI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DETTATA PER I PROCEDIMENTI PENALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25 E 101 COST. - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE UNA SCELTA TRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. - degli articoli da 18 a 36 cod. proc. civ. - <<nella parte in cui non prevedono l'applicabilita' del criterio di competenza territoriale stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen. anche ai giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivati da un reato, di cui il magistrato, parte del giudizio civile, si assume essere l'autore ovvero la persona offesa o il danneggiato >> -, in quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa prospettazione del giudice rimettente, una scelta fra piu' soluzioni possibili, che e' rimessa al legislatore. Invero, solo quest'ultimo puo' stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identita' di 'ratio' che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. e quando, invece, <<quella 'ratio' non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia>>. Cosi' da evitare che vengano sacrificati altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per una esecuzione forzata o per una causa divisoria o per un regolamento di confini, diventasse competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente 'singulatim' previsto nel codice di rito civile. red.: G. Leo
sentenza 51/1998massima n. 23998 Riguarda ancheart. 20 Codice di procedura civileart. 27 Codice di procedura civileart. 31 Codice di procedura civileart. 29 Codice di procedura civileart. 25 Codice di procedura civileart. 28 Codice di procedura civilee altri 12