Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Legittimazione del giudice amministrativo - Sussistenza - Questione di diritto attinente alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE In genere. 10 <!-- pag. 11 --> SEZIONI UNITE Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.
Cass. civ. n. 3868/2026Sez. URv. 677325-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 37 Codice di procedura civileart. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 669829-02, 669829-03
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Questioni costituenti materia del contendere - Ammissibilità - Esclusione.
Non è consentita l'enunciazione officiosa del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., su questioni ancora costituenti materia del contendere tra le parti, quali quelle rimesse alla decisione del giudice del rinvio.
Cass. civ. n. 33807/2025Sez. 3Rv. 677197-01
Riguarda ancheart. 382 Codice di procedura civileart. 65 r.d. 12/1941
Precedenti: 673773-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO Principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c. - Questione coperta dal giudicato interno - Ammissibilità.
La Corte di cassazione può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., anche in relazione a una questione non interessata dal ricorso e sulla quale, quindi, si è formato il giudicato interno.
Cass. civ. n. 31423/2025Sez. 3Rv. 677208-01
Precedenti: 673773-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Tutela convenzionale - Tutela costituzionale - Massima espansione delle garanzie - Fondamento.
In tema di protezione complementare, così come disciplinata dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice, nel confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, deve mirare alla massima espansione delle garanzie, considerando che la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art. 10, comma 3, Cost. trova ancoraggio e presupposto nel diritto fondamentale ad uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque.
Cass. civ. n. 29593/2025Sez. 1Rv. 676380-02
Riguarda ancheart. 10 Costituzioneart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 7 d.l. 20/2023
Precedenti: 658295-01, 674541-02, 662246-02
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Rivisitazione ad opera del d.l. n. 20 del 2023 - Conseguenze - Presupposti - 21 <!-- pag. 22 --> Radicamento sul territorio in pendenza dell’esame della domanda di protezione maggiore - Rilievo ostativo - Esclusione - Tutela della vita privata e familiare - Bilanciamento - Necessità.
La rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.
Cass. civ. n. 29593/2025Sez. 1Rv. 676380-01
Riguarda ancheart. 10 Costituzioneart. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 7 d.l. 20/2023art. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Precedenti: 673128-01, 675462-01, 662246-02
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Processo esecutivo - Iscrizione a ruolo - Modalità - Deposito di copie conformi degli atti indicati negli artt. 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c., nel termine perentorio ivi previsto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo - Deposito di copie sprovviste di attestazione di conformità - Sanatoria mediante tardiva produzione della stessa - Esclusione. · ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.
L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti. (Principio affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 28513/2025Sez. 3Rv. 676421-01
Riguarda ancheart. 543 Codice di procedura civileart. 557 Codice di procedura civileart. 3 d.lgs. 164/2024art. 7 d.lgs. 164/2024
Precedenti: 673798-01
IMPRESA - IN GENERE Associazione temporanea di imprese - Rappresentanza esclusiva anche processuale - Titolarità ed esercizio del diritto di credito verso l'appaltante - Pignorabilità presso il terzo committente del credito delle mandanti - Esclusione - Fondamento.
Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; di conseguenza, non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 13131/2025Sez. 3Rv. 674605-02
Riguarda ancheart. 37 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 1723 Codice civileart. 1726 Codice civile
Precedenti: 649508-01, 576407-01, 620607-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - RIVENDITA Subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo - Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Funzione.
Il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e "debitor debitoris", bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all'eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest'ultimo. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 13131/2025Sez. 3Rv. 674605-01
Riguarda ancheart. 548 Codice di procedura civileart. 1 legge 228/2012art. 19 d.l. 132/2014art. 13 d.l. 83/2015
Precedenti: 665425-01, 649508-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Rilevanza della questione - Incidenza della questione sulla domanda subordinata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza della questione afferente alla domanda svolta in via subordinata, è necessario e sufficiente che il giudice del merito, nel disporre il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza. (Nella specie, la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale volto a definire l'ambito applicativo dell'istituto della cd. protezione complementare, non avendo il giudice remittente effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria).
Cass. civ. n. 9301/2025Sez. URv. 674669-01
Riguarda ancheart. 10 Costituzioneart. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Precedenti: 671117-02
SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - IN GENERE Costituzione della servitù di passaggio - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cass. civ. n. 1900/2025Sez. URv. 673629-01
Riguarda ancheart. 1051 Codice civileart. 1052 Codice civileart. 102 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civile
Precedenti: 668924-01, 668059-01, 667644-01
ICI - Esenzione per l'abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche - Prova contraria a carico del contribuente - Corte cost. sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 - Dimora abituale del nucleo familiare del contribuente - Necessità - Esclusione.
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di due giudizi di impugnazione di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’ICI - nel corso dei quali era stata rimessa alla Corte costituzionale dalle stesse Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria n. 26776 del 2024, la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost. - dopo aver dato atto che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza Corte cost. n. 112 del 2025) della citata norma “nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»” , il Comune, con provvedimento in autotutela, aveva annullato gli atti di accertamento ICI oggetto di giudizio e chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ha enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: «In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare»
Cass. civ. n. 23488/2026Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 29 Costituzioneart. 31 Costituzioneart. 53 Costituzione
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Proposta di concordato preventivo in continuità - Giudizio di ammissibilità - Valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione - Esclusione - Scrutinio di legalità sostanziale - Necessità - Continuità aziendale indiretta - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, la Prima Sezione civile, in una fattispecie in cui veniva in rilievo un concordato in continuità indiretta, fondato sull’offerta di acquisto dell’azienda ad un prezzo superiore a quello di stima dello stesso compendio produttivo in uno scenario di liquidazione atomistica delle sue componenti, nel ribadire la non assoggettabilità a ricorso straordinario per cassazione del provvedimento che confermi la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, senza pronunciare l’apertura della liquidazione giudiziale, anche nel quadro normativo modificato a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi, ha enunciato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: “Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto”.
Cass. civ. n. 22960/2026Sez. 1documento ufficiale Riguarda ancheart. 87 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
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Obbligazioni solidali passive - Rapporti tra surrogazione legale e regresso – Differenze strutturali e funzionali.
La Sezione Terza civile, in ordine alla questione se, nell’ambito di una obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris, connotata dal requisito della solidarietà, in ipotesi di adempimento di uno dei condebitori, il termine di prescrizione dell’azione da lui esercitata per il recupero, presso gli altri, degli importi eccedenti la propria quota decorra dal momento in cui egli ha eseguito il pagamento oppure dal momento (eventualmente successivo) in cui è passata in giudicato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, giusta l’estensione agli altri debitori dell’effetto interruttivo permanente conseguito alla domanda rivolta contro di lui dal creditore originario; effetto di cui lo stesso debitore condannato potrebbe giovarsi dopo che, avendo adempiuto l’obbligazione, sia subentrato nei diritti del creditore soddisfatto, ha delineato i rapporti tra surrogazione legale e regresso, precisandone le differenze strutturali e funzionali. La Sezione Terza civile ha, dunque, enunciato i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.: “In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l’interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito, ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., - nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all’accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ. - è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.”; “Il pagamento con surrogazione legale, ex art. 1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all’adempimento sulla base dell’assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310, primo comma, cod. civ.”; “In tema di obbligazioni solidali passive, l’istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase postesecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. “asimmetriche” (contratte nell’interesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l’atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all’adempimento derivante dall’assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui; il detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.”; “Nelle obbligazioni solidali passive c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), ferma l’operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l’adempimento posto in essere dal condebitore – che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui – non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.”.
Cass. civ. n. 16835/2026Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 1299 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 1310 Codice civile
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Prestazioni sanitarie in regime di convenzione col S.S.N. - Azione della struttura creditrice - Legittimazione passiva - Spettanza in capo alle A.S.L. - Eccezioni - Legittimazione di diverso soggetto ex art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 423 del 1993) - Presupposti.
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., su questione oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/92, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito in legge n 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell’autorità regionale che indichino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione».
Cass. civ. n. 34301/2025Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - L. n. 117 del 1988 - Applicabilità - Limiti - Fondamento - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Presupposti.
In tema di responsabilità del professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591- bis c.p.c. la Terza Sezione civile ha pronunciato, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., i seguenti principi di diritto: «Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” cui l’art. 1, comma 1, l. n. 117 del 1988 estende l’applicabilità della relativa disciplina; solo contro il risultato dell’agire del delegato oggetto di intervento del giudice dell’esecuzione e sfociato in un provvedimento di quest’ultimo può configurarsi, nel caso di inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti, la possibilità dell’azione ex l. n. 117 del 1988 con riferimento all’agire finale del giudice, eventualmente anche in concorso con l’azione risarcitoria verso il delegato»; «Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà».
Cass. civ. n. 31423/2025Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 591-bis Codice di procedura civileart. 2043 Codice civile
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RESPONSABILITA' PATRIMONIALE Debitore fallito - Omessa fruizione dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. - Successivo accesso all’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII sulla base della medesima esposizione debitoria - Esclusione.
La Prima Sezione civile, pronunciandosi nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: “il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l.fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, disciplinato dall’art. 283 CCII, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento”.
Cass. civ. n. 30108/2025Sez. 1documento ufficiale Riguarda ancheart. 283 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
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Espropriazione presso terzi. Pignoramento presso terzi di canoni di locazione di un immobile - Effetti dell’assegnazione del credito pignorato - Successivo pignoramento dell’immobile locato - Rapporti tra procedure - Inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di assegnazione - Esclusione.
La Terza Sezione civile ha enunciato, nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: «la pronuncia, all’esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l’immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell’assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare ad adottare statuizioni incidenti su tali canoni».
Cass. civ. n. 17195/2025Sez. 3documento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Competenza territoriale derogabile. Consulenza tecnica preventiva ex art. 8 l. n. 24 del 2017 - Rapporto con il susseguente procedimento a cognizione piena - Giudizio bifasico unitario - Esclusione - Conseguenze - Competenza del giudice - Tempo della relativa verifica - Avvenuta introduzione della domanda di merito - Momento determinativo della competenza - Proposizione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c..
La Terza Sezione civile ha affermato, nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., il seguente principio di diritto: «il giudizio regolato dall’art. 8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la “retroazione” degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale».
Cass. civ. n. 11804/2025Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 696-bis Codice di procedura civileart. 281-undecies Codice di procedura civile
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SEC 2010 (Regolamento n. 594/2013/UE) - Elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni - Impugnazione - Giurisdizione del giudice contabile - Limiti - Art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020 - Sentenza CGUE del 13 luglio 2023 - Incidenza.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c – hanno affermato il seguente principio: «In tema di impugnazione dell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione della Corte dei conti – sezioni riunite alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell’effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo».
Cass. civ. n. 30220/2024Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
CONTRATTI - Contratti di mutuo - Clausole relative al tasso Euribor - Necessità della conoscenza di intese illecite restrittive della concorrenza e della volontà di conformare il contratto a dette pratiche - Assenza dei detti requisiti - Nullità ex art. 2 l. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE - Esclusione - Determinazione dell’Euribor quale oggetto di intese restrittive della concorrenza allo scopo di manipolare detto indice - Nullità parziale - Conseguenze.
La Sezione Terza civile, decidendo sul ricorso volto a far accertare la nullità della clausola del contratto di mutuo relativo al tasso Euribor per il periodo 2005-2008, ha enunciato – nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. – i seguenti principî di diritto: «I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE»; «Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse»; «In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento».
Cass. civ. n. 12007/2024Sez. 3documento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).