Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Legittimazione del giudice amministrativo - Sussistenza - Questione di diritto attinente alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE In genere. 10 <!-- pag. 11 --> SEZIONI UNITE Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.
Cass. civ. n. 3868/2026Sez. URv. 677325-01
Riguarda ancheart. 363 Codice di procedura civileart. 111 Costituzioneart. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 669829-02, 669829-03
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Sentenze dei giudici di merito sulla giurisdizione - Giudicato esterno - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.
Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda). 22 <!-- pag. 23 -->
Cass. civ. n. 3000/2026Sez. 1Rv. 677290-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 362 Codice di procedura civile
Precedenti: 659664-01, 647166-02
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale - Questione di merito - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibiità - Fattispecie. · GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.
La giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione con il quale era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per essere l'attività oggetto dell'accertamento ex adverso invocato - collaudo definitivo di un'opera pubblica - riservata in via esclusiva alla P.A., e non altrimenti surrogabile).
Cass. civ. n. 399/2026Sez. URv. 677528-01
Riguarda ancheart. 116 Codice dei contratti pubbliciart. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 633833-01, 653431-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c. - Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d'ufficio "in ogni stato e grado" - Giudicato interno - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
Nell'ipotesi di procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c., deve escludersi la formazione del giudicato interno nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente su vizio processuale rilevabile d'ufficio "in ogni stato e grado" del processo, decidendo la causa nel merito, e la parte non abbia impugnato la decisione in relazione a tale profilo. (Nel caso di specie, relativo all'omesso rilievo di difetto di giurisdizione della corte di giustizia tributaria in un giudizio di opposizione a diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la S.C. ha ritenuto non operante la regola generale affermata da Cass. S.U. n. 24172 del 29 agosto 2025, in tema di giudicato implicito, secondo cui la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio è onerata, in caso di omessa pronuncia espressa, di proporre impugnazione sul punto).
Cass. civ. n. 33240/2025Sez. 2Rv. 677162-01
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 675787-01
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Dipendente di ambasciata - Azione di reintegra nel posto di lavoro - Giurisdizione del giudice italiano - Insussistenza - Fondamento - Aspetti patrimoniali della controversia - Sussistenza - Limiti.
Nella controversia instaurata da una dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero (nella specie, l'Ambasciata in Italia della Repubblica dell'Armenia) per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia e in ogni caso l'illegittimità del licenziamento intimatole, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta - recepito dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la l. n. 5 del 2013 -, difetta la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, perché tale pretesa investe in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo agli aspetti patrimoniali della controversia, direttamente o indirettamente collegati all'impugnazione del licenziamento - quali il pagamento di differenze retributive - che non sono, di per sé, idonei ad 98 <!-- pag. 99 --> incidere sull'autonomia e sulle potestà pubblicistiche dell'ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lett. d, della citata Convenzione.
Cass. civ. n. 24999/2025Sez. LRv. 676497-01
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura civile
Precedenti: 644560-01, 656490-01
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di sospensione della provvisoria esecutività - Rinuncia tacita all’eccezione di difetto di giurisdizione - Esclusione - Condizioni. 24 <!-- pag. 25 --> L'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non può intendersi quale rinuncia implicita all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano (e, dunque, quale accettazione tacita di quest'ultima ai sensi dell'art. 11 della l. n. 218 del 1995), nel caso in cui si fondi proprio su tale eccezione, ritualmente proposta con l'atto di opposizione, e solo in via subordinata sulle altre eccezioni e difese nel merito.
Cass. civ. n. 22769/2025Sez. URv. 675776-01
Riguarda ancheart. 649 Codice di procedura civileart. 11 Diritto internazionale privato
Precedenti: 670663-01
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Presupposti - Riproposizione della causa originaria - Necessità - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, il conflitto di giurisdizione può essere sollevato dal giudice successivamente adito laddove, oltre a ricorrere gli altri requisiti (tempestività della riproposizione della domanda, rispetto del termine preclusivo della prima udienza e mancanza di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione), la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, mentre, laddove si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente 18 <!-- pag. 19 --> giudizio, egli non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione, dovendo, se del caso, statuire sulla stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal secondo giudice, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva dapprima agito dinanzi al giudice amministrativo per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo volto alla liquidazione del trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute, per poi proporre, dinanzi al giudice ordinario, altra azione volta ad accertare il suo diritto ad ottenere le somme già richieste in via amministrativa e la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del dovuto).
Cass. civ. n. 21642/2025Sez. URv. 675739-01
Riguarda ancheart. 59 legge 69/2009art. 11 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 649753-01, 656956-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera - Conseguenze - Cambiamento climatico - Azione risarcitoria intentata da privati nei confronti dell’ENI, del Ministero dell’Economia e di Cassa depositi e prestiti s.p.a. - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Cass. civ. n. 20381/2025Sez. URv. 675637-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2050 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 2058 Codice civileart. 9 Costituzioneart. 41 Costituzionee altri 1
Precedenti: 671130-02
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Giudice di pace - Domanda di accertamento della qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo - 292 <!-- pag. 293 --> Trattamento spettante al magistrato togato - Assunzione come mero parametro - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al petitum sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.
Cass. civ. n. 12488/2025Sez. LRv. 675620-01
Riguarda ancheart. 2126 Codice civile
Precedenti: 667553-01, 661873-01, 521313-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).