Art. 37 c.p.c.Difetto di giurisdizione

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[1]Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218)).

Testo vigente dal 1 settembre 1995 al 18 ottobre 2022 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art37 · fonte su Normattiva