Art. 83 c.p.c.Procura alle liti

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[1]Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

[2]La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

[3]La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

[4]La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 31 maggio 1997 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art83 · fonte su Normattiva