Cognizione ordinaria
Atto di citazione
ex art. 163 c.p.c.
Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.
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Prima della notifica e dopo
- Art. 163-bis: tra la notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere almeno centoventi giorni liberi, centocinquanta se il luogo della notificazione è all’estero; l’udienza va scelta fra i giorni fissati dal presidente del tribunale per la prima comparizione (art. 163).
- Art. 164: la citazione è nulla se mancano o sono assolutamente incerti i requisiti dei nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 163, se manca la data dell’udienza, se il termine a comparire è inferiore a quello di legge o se manca l’avvertimento del n. 7.
- Art. 165: l’attore si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
- Art. 171-ter: le memorie integrative si depositano almeno quaranta, venti e dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza.
- D.lgs. 28/2010: nelle materie dell’art. 5, comma 1, la mediazione è condizione di procedibilità; l’informativa dell’avvocato sulla mediazione, sottoscritta dall’assistito, va allegata all’atto introduttivo (art. 4, comma 3).
- D.P.R. 115/2002, art. 14: il valore, senza interessi, va dichiarato nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
- Il modello non calcola termini, interessi né contributo unificato.
Ambito e revisione
Schema per il giudizio ordinario davanti al tribunale, con diritto e conclusioni già scritti per pagamento, risoluzione del contratto e risarcimento da fatto illecito. Riti speciali, procedimento semplificato, pluralità di domande e discipline transitorie richiedono un adattamento. Non calcola termini, interessi né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice civile, art. 1218 (responsabilità del debitore) ↗
- Codice civile, art. 1219 (costituzione in mora) ↗
- Codice civile, art. 1224 (danni nelle obbligazioni pecuniarie) ↗
- Codice civile, art. 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento) ↗
- Codice civile, art. 2043 (risarcimento per fatto illecito) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 (mediazione come condizione di procedibilità) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14 (dichiarazione di valore) ↗