Art. 33-bis c.p.p. — Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale
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(( (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
- a)delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
- b)delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
- c)delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420 comma 3, 426, 428, 429 comma 2, 430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 434 comma 2, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578 comma 1, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
- d)delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- e)delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- f)delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
- g)delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- h)delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;
- i)delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
- l)delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
- m)delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennalo 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
- n)delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
- o)delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
- p)delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
- q)delitti previsti dall'articolo 25 comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.)) 90
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
90Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo vigente dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998 · versione 84 su Normattiva