Art. 362 c.p.p. — Assunzione di informazioni
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Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Tali persone hanno l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal pubblico ministero per le esigenze delle indagini e, salvo quanto previsto dagli articoli 199, 200, 201, 202 e 203, di riferire cio' che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentiti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992 · versione 0 su Normattiva