Art. 362 c.p.p. — Assunzione di informazioni
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Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. ((Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.))
Testo vigente dal 6 aprile 2001 al 23 ottobre 2012 · versione 119 su Normattiva