Art. 362 c.p.p. — Assunzione di informazioni
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Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. ((Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date)). Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
Testo vigente dal 18 gennaio 2001 al 6 aprile 2001 · versione 114 su Normattiva