Art. 391 c.p.p.Udienza di convalida

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L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del ((...)) difensore dell'arrestato o del fermato. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. (( Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla liberta' personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore. )) Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 ((comma 3)) e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione. (( Se ricorrono le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280. )) Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. (( Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e' pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a disposizione del giudice. ))

Testo vigente dal 15 febbraio 1991 al 4 maggio 2001 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art391 · fonte su Normattiva