Art. 429 c.p.p.Decreto che dispone il giudizio

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Il decreto che dispone il giudizio contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
  • b)l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
  • c)l'enunciazione, in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
  • d)l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
  • e)il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
  • f)l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
  • g)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Qualora si proceda ((per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale)), il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Testo vigente dal 25 marzo 2016 al 20 aprile 2019 · versione 225 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art429 · fonte su Normattiva