Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Decreto penale di condanna - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza (per disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe) e del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Ferrara, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione. La sentenza n. 201 del 2016, successiva all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. ( Precedenti citati: sentenza n. 201 del 2016, di accoglimento di analoga questione; ordinanze n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto ) .
Processo penale - Decreto penale di condanna - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza (per disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe) e del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Lanusei, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del processo per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione. La sentenza n. 201 del 2016, successiva all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 201 del 2016, di accoglimento di analoga questione; ordinanze n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).
Processo penale - Decreto penale di condanna - Avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 460, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova. L'istituto della messa alla prova consiste in un nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio che l'imputato, in caso di procedimento per decreto, può, a pena di decadenza, richiedere con l'atto di opposizione. Costituendo la richiesta di riti alternativi una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa, l'avviso all'imputato della relativa facoltà, laddove assoggettata a termini decadenziali, è una garanzia essenziale per il godimento di tale diritto e la sua omissione è sanzionata con la nullità ex art. 178, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen. In particolare, quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l'insufficienza dell'avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, la violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato esatto avviso della sua facoltà comporta la violazione del diritto di difesa; mentre non è necessario alcun avvertimento quando il termine ultimo per avanzare la richiesta viene a cadere all'interno di un'udienza, dibattimentale o preliminare, a partecipazione necessaria, nel corso della quale l'imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore. Anche per il procedimento di messa alla prova, come avviene per gli altri riti speciali, occorre consentire all'imputato di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive, dandogli avviso della facoltà di richiederlo. Poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna dell'avviso della relativa facoltà dell'imputato comporta la lesione del diritto di difesa. (La censura relativa all'art. 3 Cost. rimane assorbita) Sull'istituto della messa alla prova, v. la citata sentenza n. 240/2015. Per il costante orientamento secondo cui la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 237/2012, 219/2004, 148/2004, 70/1996, 497/1995 e 76/1993. Nel senso che l'avviso all'imputato della possibilità di richiedere i riti alternativi costituisce una garanzia essenziale per il godimento del diritto di difesa, la cui violazione determina una nullità processuale ove si risolva nella perdita irrimediabile della facoltà di accesso ai predetti riti per l'avvenuto decorso di termini decadenziali, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 148/2004, 101/1997 e 497/1995; ordinanza n. 309/2005.
Processo penale - Decreto penale di condanna - Effetto estintivo del reato - Condizioni - Mancata previsione che l'effetto estintivo previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non si produca se la persona nei cui confronti la pena è stata comminata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta - 'Petitum' volto a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma censurata e che si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva in 'malam partem' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale limite all'effetto estintivo del decreto penale non opposto, l'essersi il condannato volontariamente sottratto all'esecuzione della pena inflitta. Premesso che la disposizione di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. ha natura di norma sostanziale e non meramente processuale, in quanto incide sulla stessa esistenza del reato determinandone l'estinzione, il petitum formulato dal rimettente - diretto ad estendere al rito monitorio la limitazione dell'effetto estintivo del reato già prevista, per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, dall'art. 136 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - si risolve nella richiesta di una pronuncia volta a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma medesima e, dunque, in una pronuncia additiva in malam partem in materia penale sostanziale e cioè di un intervento che risulta precluso alla Corte costituzionale dal principio della riserva di legge sancito nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione - Sulla inammissibilità di questioni volte ad incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, vedi le citate sentenze n. 161/2004 e n. 394/2006, nonché la citata ordinanza n. 317/2000.
Riguarda ancheart. 136 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Processo penale - Procedimento per decreto - Possibilità che la difesa dell’imputato interloquisca sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all’imputato tratto a giudizio con le forme ordinarie, nonché asserito contrasto con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, concernenti la disciplina del procedimento per decreto, in quanto non consentirebbe alla difesa dell'imputato di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero prima che il giudice emetta il decreto penale di condanna. Infatti poiché il decreto penale, al di là della denominazione formale di "decreto di condanna", costituisce una sorta di decisione "preliminare", destinata ad essere posta nel nulla in caso di opposizione ed a trasformarsi in pronuncia definitiva di condanna solo nel caso in cui l'imputato, non opponendosi, vi presti acquiescenza, l'omessa previsione di un avviso all'indagato prima della notificazione del decreto penale non si traduce in un sacrificio, costituzionalmente rilevante, del diritto al contraddittorio, che l'imputato potrà pienamente esercitare ove decida di proporre opposizione. - Sul procedimento per decreto, v. citate ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999 e n. 458/1999. - Sul diritto di difesa, v. citata ordinanza n. 203/2002. - Sul regime della notificazione del decreto, v. citatata sentenza n. 504/2000.
sentenza 8/2003massima n. 27504 Riguarda ancheart. 459 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - “PROCEDIMENTO MONITORIO” (OVVERO PROCEDIMENTO PER DECRETO) - ASSUNTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE E CARENTE INDICAZIONE DELLE NORME CENSURATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della normativa sul procedimento monitorio (verosimilmente degli artt. 459 - 464 cod. proc. pen.), sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, in quanto il contraddittorio nella formazione della prova viene ad instaurarsi solo dopo una pronuncia di condanna. Infatti l'ordinanza di rimessione, per un verso, omette totalmente di specificare l'oggetto ed i termini della controversia e non contiene alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata; e per altro verso, censura l'intero complesso normativo riguardante il procedimento per decreto, senza individuare la norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione.
sentenza 21/2003massima n. 27523 Riguarda ancheart. 461 Codice di procedura penaleart. 462 Codice di procedura penaleart. 463 Codice di procedura penaleart. 464 Codice di procedura penaleart. 459 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per decreto - Mancata previsione dell’avviso di conclusione delle indagini (a norma dell’art. 415-bis cod. proc. pen.), ovvero dell’invito a rendere interrogatorio (a norma dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) - Prospettata disparità di trattamento tra imputati - Decisione intervenuta su questione analoga - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, a pena di nullità, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, anche nel procedimento per decreto. Infatti - posto che in generale il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai singoli riti alternativi - nel procedimento per decreto l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine si trasferisce sulla fase processuale conseguente all'esercizio dell'opposizione, nella quale pure sono esperibili tutti i mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari; mentre, d'altra parte, l'innesto della disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento monitorio ne snaturerebbe la struttura e le finaltà, inserendovi una procedura incidentale che potrebbe determinare una notevole dilatazione temporale, e si sostanzierebbe in una garanzia che, oltre ad essere costituzionalmente non imposta, si riverelerebbe del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito speciale. - Questione analoga è stata dichiarata manifestamente infondata con la, citata, ordinanza n. 32/2003; in precedenza, v. anche, citate, ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002.
Riguarda ancheart. 459 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per decreto - Esclusione dell’intervento della difesa prima dell’emissione del decreto penale di condanna - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perchè possa eventualmente esplicare le proprie argomentazioni difensive. Infatti l'ordinanza di rimessione è completamente priva di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza.
Riguarda ancheart. 459 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IMPUTATO RESIDENTE O DOMICILIATO ALL'ESTERO (IN LUOGO CONOSCIUTO) - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE, TRA I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'ADOZIONE DEL DECRETO PENALE, DELLA RESIDENZA O DEL DOMICILIO EFFETTIVI DELL'IMPUTATO NEL TERRITORIO DELLO STATO O QUANTO MENO DELL'INTERPELLO PER LA NOMINA DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA O, IN MANCANZA, DELLA NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO - CONSEGUENTE DENUNCIATA LESIONE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL TERMINE, DI SOLO QUINDICI GIORNI, PER PROPORRE OPPOSIZIONE, DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA', ANCHE NELL'IPOTESI IN QUESTIONE, DELLA NORMATIVA GENERALE DELL'ART. 169, PRIMO COMMA, COD. PROC. PEN., CHE TALI INTERPELLO E NOMINE PREVEDE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Secondo la disciplina delle notificazioni all'imputato residente o domiciliato all'estero - in luogo conosciuto - prevista dall'art. 169, primo comma, cod. proc. pen. - disciplina applicabile indipendentemente dall'adozione del rito attraverso il quale si perviene alla conclusione del procedimento, e percio' da osservarsi, in mancanza di una espressa deroga, anche nel procedimento per decreto - prima di adottare il decreto penale - quando si intenda procedere con tale rito - all'imputato che si trovi nella suddetta situazione va inviata, dal giudice o dal pubblico ministero, una raccomandata contenente l'indicazione dell'autorita' che procede, il titolo del reato e il tempo e il luogo in cui e' stato commesso, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Di conseguenza se, ricevuta la raccomandata, l'imputato dichiari o elegga domicilio in Italia, le notificazioni degli atti del processo devono essere eseguite in questo, e cosi', se l'imputato, in luogo della dichiarazione o elezione di domicilio in territorio italiano si limita a nominare un difensore di fiducia, il decreto penale va notificato a mani di questo, mentre, in mancanza, sia della dichiarazione o elezione di domicilio che della nomina di un difensore di fiducia, gli atti processuali, compreso il decreto penale, dovranno essere notificati, previa nomina, al difensore d'ufficio, non rilevando in contrario - in quanto la normativa speciale prevale, nel caso, sulla normativa generale - che di regola per la legittima emissione del decreto penale la nomina del difensore di ufficio non sia richiesta. Cosicche', tenuto conto che l'imputato residente o domiciliato all'estero ha puntuale notizia del procedimento attraverso l'interpello ex art. 169, primo comma, cod. proc. pen., e che fruisce di adeguato termine (tale essendo quello previsto di trenta giorni) per assumere le proprie determinazioni, deve riconoscersi assicurato - contro quanto ritenuto, in base a contraria interpretazione della norma impugnata, dal giudice 'a quo' - il pieno esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 169, comma primo, 459, 460 e 461 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sulla necessita', in generale, della nomina di un difensore di ufficio prima della emissione del decreto penale, v. S. n. 344/1991 e O. n. 346/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 472 del 1993.
Riguarda ancheart. 459 Codice di procedura penaleart. 461 Codice di procedura penaleart. 169 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - DECRETO PENALE DI CONDANNA - NOMINA DI DIFENSORE D'UFFICIO E NOTIFICA DEL DECRETO AL MEDESIMO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INCIDENZA, CON CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA, SUL DIRITTO DELL'IMPUTATO ALL'OPZIONE PER I RITI ALTERNATIVI - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI PIENO ESERCIZIO DI TALE DIRITTO, PREVIA EVENTUALE CONSULTAZIONE DI DIFENSORE DI FIDUCIA, NELLA OPPOSIZIONE AL DECRETO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata previsione della nomina, nel decreto penale, di un difensore di ufficio - nomina che, data la natura della pena, nel bilanciamento con le esigenze di speditezza dell'attivita' giudiziaria, non e' stata, a nessun fine, ritenuta necessaria nel codice - e della notifica del decreto penale al medesimo, non pregiudica il diritto dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, di cui agli artt. 565 e 444 cod.proc.pen., ben potendo tale diritto esercitarsi, previa eventuale consultazione di un difensore di fiducia, nel congruo termine di quindici giorni accordatogli per proporre l'opposizione. Percio' anche se - come nel caso il giudice a quo - non si condivida l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale - secondo cui l'opponente potrebbe formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio - e si ritenga, in conformita' al piu' recente orientamento della Cassazione, che tale decreto debba essere emanato ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. anche per i reati di competenza del pretore e non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le opzioni per i procedimenti speciali, non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 565 e 460 cod. proc. pen., in parte qua.) - Sulla facolta' dell'opponente a decreto penale di formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio: S. n. 344/1991; - Sulla congruita', ai fini della opposizione a decreto penale, del previsto termine di quindici giorni, nel regime del codice abrogato: S. n. 159/1972, 189/1972, 16/1970, 136/1967, 27/1966 e 170/1963.
Riguarda ancheart. 565 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE PRIMA O CONTESTUALMENTE ALL'EMISSIONE DEL DECRETO - OMESSA PREVISIONE - NOTIFICA DEL DECRETO ALLO STESSO PER L'ESERCIZIO DI UN AUTONOMO DIRITTO DI OPPOSIZIONE - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione perche' il giudice remittente non ha espresso alcun apprezzamento circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare a quanto dedotto in altro giudizio (motivazione per relationem) e senza, quindi, far risultare dal contesto della motivazione gli elementi che sostengono l'ordinanza di rimessione. - Riguardo alla motivazione per relationem, delle ordinanze di rinvio, nello stesso senso; O. nn. 148/1989 e 466/1989.
Riguarda ancheart. 459 Codice di procedura penaleart. 461 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE CONVENZIONI RATIFICATE DALL'ITALIA RELATIVE AI DIRITTI DELLE PERSONE E AL PROCESSO PENALE - INSUSSISTENZA - FINALITA' DI TALI NORME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non sono violati i principi richiamati dalla legge delega in relazione alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti delle persone e del processo penale, poiche' queste, nel reclamare che l'imputato debba essere "assistito da un avvocato quando lo esigono gli interessi della giustizia", tendono ad evitare che la mancanza di un difensore possa risultare pregiudizievole per il diritto di difesa in relazione allo scopo ed alle funzioni dell'atto da compiere. Ma, nel caso del procedimento per decreto, un difensore tecnico non e' indispensabile al fine di proporre opposizione, in quanto questa si risolve in una richiesta di dibattimento sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto puo' concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale, che sara' sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove e' invece, assicurato l'intervento del difensore (v. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460 e 461 c.p.p., in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice). - S. n. 189/1972.
Riguarda ancheart. 459 Codice di procedura penaleart. 565 Codice di procedura penaleart. 461 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI NORMA DELLA LEGGE DELEGA - ERRONEA INTERPRETAZIONE DI ESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio prima o contestualmente all'emissione del decreto penale, non contrasta con il principio della legge di delega, il quale esige che nel relativo procedimento siano previste "tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione". Infatti, secondo la piu' corrente accezione, deve escludersi che nella "fase dell'opposizione" possa ritenersi compresa anche la dichiarazione di opposizione. Questa costituisce l'atto per effetto del quale si apre, dinanzi all'organo giudiziario competente, detta fase, che ha appunto inizio dal momento in cui l'opposizione viene dichiarata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2 n. 46 l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460, 461 c.p.p. in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).
Riguarda ancheart. 565 Codice di procedura penaleart. 461 Codice di procedura penaleart. 459 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DECRETO PENALE - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - RITENUTA IMPOSSIBILITA', A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER IL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE, E IN CONTRASTO CON LE ESIGENZE DEL DIRITTO DI DIFESA, DI OPERARE PONDERATAMENTE LE PREVISTE SCELTE ALTERNATIVE (RICHIESTA DI DECRETO DI CITAZIONE, O DI RITO ABBREVIATO, O DI APPLICAZIONE DELLA PENA) - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE A TALI SCELTE SI DEBBA PROVVEDERE CONTESTUALMENTE ALL'OPPOSIZIONE - NON FONDATEZZA.
Nel procedimento per decreto per quanto attiene alla possibilita' di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su accordo del P.M., la diversita' delle formule adoperate nell'art. 565, secondo comma, per il giudizio innanzi al pretore: "con l'atto di opposizione l'imputato chiede...il decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444" rispetto alla formula "puo' chiedere", adoperata dall'art. 461, terzo comma, per l'opposizione in tribunale, e' priva di importanza dovendo ad esse attribuirsi significato identico ai fini che interessano, perche' manca ogni elemento per dedursi che nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre una preclusione in ragione delle caratteristiche del giudizio pretorile rispetto a quello dinanzi al tribunale. Deriva da cio' che l'eventuale mancanza nell'atto di opposizione di una qualsiasi richiesta in ordine alle tre alternative indicate nell'art. 565, secondo comma, assume implicitamente il significato di richiesta del decreto di citazione (ancorche' non espressamente indicato) e non comporta l'inammissibilita' dell'opposizione. Ne' restano precluse le altre scelte alternative, rimanendo ancora possibile la scelta del rito abbreviato nel procedimento pretorile nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (artt. 560, primo comma 1, e 555, primo comma, lett. e) e cosi' quella dell'applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero, che puo' essere richiesta fino all'apertura del dibattimento (art. 563, primo e quarto comma). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 459, 460, 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).
Riguarda ancheart. 461 Codice di procedura penaleart. 565 Codice di procedura penaleart. 459 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - RITENUTA DIFFICOLTA' PER IL PREVENUTO DI CHIEDERE L'OBLAZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - NON FONDATEZZA.
In caso di procedimento per decreto seguito da opposizione, la richiesta di oblazione (ancorche' non contenuta nell'atto di opposizione) e' possibile fino all'apertura del dibattimento e, quindi, non e' pregiudizievole il fatto che l'imputato, in quanto non assistito dal difensore e da questi non reso edotto, non si sia avvalso della facolta' di chiederla contestualmente all'opposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 459, 460, 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).
Riguarda ancheart. 461 Codice di procedura penaleart. 565 Codice di procedura penaleart. 459 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - RICHIESTA DEL P.M. QUOAD POENAM - IRROGAZIONE DELLA PENA IN MISURA DIVERSA - IMPOSSIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il giudice per le indagini preliminari ha un potere di controllo pieno, nel rito e nel merito, sulla richiesta di emissione del decreto penale presentata dal pubblico ministero. Il successivo vincolo in forza del quale, nel caso di accoglimento della richiesta, egli non possa discostarsi dalla misura della pena indicata, e' giustificato dalla mancanza di un potere di opposizione da parte del pubblico ministero avverso il decreto e, pertanto, non determina alcuna lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge ne' di quello dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460, secondo comma, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.).
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - RIGETTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. - EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - OBBLIGATORIETA' - ERRONEITA' - POTERI DEL P.M..
A seguito della restituzione degli atti da parte del giudice che non intenda accogliere la richiesta di emissione di decreto penale, il pubblico ministero viene ad essere reinvestito di tutti i poteri ad esso spettanti: possibilita' di una reiterazione della richiesta con le modificazioni ritenute idonee a renderla accoglibile, qualora perdurino le altre condizioni previste dalla legge, o dell'instaurazione di altri riti semplificati, atti ad evitare il passaggio al dibattimento, ove in concreto ne ricorrano i presupposti.