Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - NUOVE CONTESTAZIONI - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - FACOLTÀ DELL'IMPUTATO DI RICHIEDERE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO O AL REATO CONCORRENTE, QUANDO LA NUOVA CONTESTAZIONE RISULTI TARDIVAMENTE FORMULATA DAL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ORDINANZA DI RIMESSIONE CARENTE DI MOTIVAZIONE SULLA SITUAZIONE PROCESSUALE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 516, 517 e 519 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il rito abbreviato, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente, quando la nuova contestazione risulti tardivamente formulata dal pubblico ministero. Infatti l’ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla situazione processuale su cui si innesta, nel giudizio a quo, detta questione di legittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 516 Codice di procedura penaleart. 517 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA RELATIVA A FATTO GIA' RISULTANTE DAGLI ATTI DI INDAGINE - PERSONA OFFESA CITATA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ANCHE OLTRE IL TERMINE FISSATO DALL'ART. 79 COD. PROC. PEN. (INIZIO DEL DIBATTIMENTO) - PRECLUSIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OFFESE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione dalla quale muove il giudice 'a quo' non e' l'unica possibile: come ha ritenuto, aderendo ad una non isolata dottrina, la Corte di cassazione, il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., puo' essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, cosi' che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non e' da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza, e cio' non puo' non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo. Deve dunque accogliersi, in virtu' del canone per cui fra piu' interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione, l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva. - Per interpretazioni adeguatrici di norme processuali v. S. nn. 19/1995 e 121/1994.
sentenza 98/1996massima n. 23732 Riguarda ancheart. 79 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE DI REATO CONCORRENTE O DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FACOLTA' DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLE PARTI PRIVATE DIVERSE DALL'IMPUTATO DI CHIEDERE L'AMMISSIONE DI NUOVE PROVE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Dopo che, con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, 'in partibus quibus', dell'art. 519 cod. proc. pen. (sent. n. 241 del 1992), e' stata riconosciuta all'imputato, in ogni caso di nuova contestazione dibattimentale, piena facolta' di prova, e alle altre parti private e al pubblico ministero, nei casi di modifica dell'imputazione perche' il fatto risulta diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio (art. 516), la possibilita' di richiedere l'ammissione di nuove prove, deve ritenersi lesivo del principio di parita', che alle parti private diverse dall'imputato ed al pubblico ministero, in caso di contestazione di reato concorrente o di circostanze aggravanti risultanti nel dibattimento (art. 517), tale facolta' sia negata. Anche in questa ipotesi, infatti, non diversamente da quella di cui all'art. 516, l'ammissibilita' della contestazione dibattimentale non e' affatto subordinata alla presenza di elementi sufficienti a dare compiuta dimostrazione dei relativi fatti, ma, al contrario, si raccorda all'emergere di elementi idonei a configurarla in termini di serieta' e concretezza, onde e' evidente che il diritto alla prova, assicurato a tutte le parti dall'art. 190 cod.proc.pen., non puo' subire ne' preclusioni derivanti dallo stadio processuale ne' limitazioni diverse da quelle poste in via generale dal medesimo art. 190. L'art. 519, comma 2, cod.proc.pen. va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 st. cod., non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove. - v. S. n. 241/1992, gia' citata nel testo. red.: S. P.
sentenza 50/1995massima n. 21803 PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - AMMISSIONE DI NUOVE PROVE - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI RICHIEDERLE SOLO "A NORMA DELL'ART. 507" (E CIOE' SOLO SE ASSOLUTAMENTE NECESSARIE E SOLO DOPO L'ASSUNZIONE DI ALTRE PROVE) - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI CON INGIUSTIFICATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 241/1992.
sentenza 66/1993massima n. 19193 PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - POSSIBILITA' DI AVANZARLA SOLO PRIMA DELL'ASSUNZIONE DELLE PROVE AL DIBATTIMENTO E NON PIU' QUINDI DOPO, NEPPURE SE IN SEGUITO A TALE ASSUNZIONE L'IMPUTAZIONE SIA STATA MODIFICATA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO ORDINARIO NEL QUALE IL GIUDIZIO ABBREVIATO PUO' ESSER CHIESTO, ANCHE DOPO ASSUNTE LE PROVE E MODIFICATA L'IMPUTAZIONE - CONSEGUENTE COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto: a) l'obiettivo della rapida definizione del processo, in vista del quale - come la Corte ha piu' volte affermato - si e' data facolta' all'imputato, previa rinuncia al dibattimento, di chiedere il giudizio abbreviato, non puo' essere raggiunto quando, in base alle contingenti valutazioni dello stesso imputato sull'andamento del processo, al dibattimento si e' gia' pervenuti; b) la richiesta di giudizio e' collegata solo al fatto contestato, cosicche' in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova nel dibattimento, non rileva l'eventuale modifica dell'imputazione, peraltro ben prevedibile dall'imputato. - S. nn. 316/1992 e 213/1992.
Riguarda ancheart. 451 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - RICHIESTA DI RIAMMISSIONE IN TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - INAMMISSIBILITA' - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - FRUSTRAZIONE DELLE FINALITA' DELLA PENA - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELL'IMPUTATO DA COMPIERSI AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - REALIZZAZIONE DELLO SCOPO DEFLATTIVO DEI PROCEDIMENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il termine per avanzare la richiesta di applicazione della pena concordata deve essere, necessariamente, individuato al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in quanto successivamente non sarebbero piu' giustificati i benefici concessi all'imputato ne' dallo scopo, ormai impossibile, di eliminare il dibattimento, ne' dalle scelte fatte dall'imputato, e non risulterebbe realizzata la finalita' dell'istituto di assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi; per cui rientra tra le valutazioni dell'imputato, da effettuarsi prima della determinazione in ordine alla scelta del rito, anche la previsione della possibile evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale. Non sussiste pertanto la denunciata disparita' di trattamento tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento e imputati per i quali non lo sia stato, trattandosi di situazioni non omogenee; ne' e' compresso il diritto alla difesa; ne' risultano frustrate le finalita' della pena non connesse al c.d. patteggiamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - V. in tema di deflazione dei procedimenti con i riti alternativi le sent. nn. 277/1990, 593/1990, 355/1990 e 421/1990.
Riguarda ancheart. 446 Codice di procedura penaleart. 516 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI DEL P.M. - AMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE, PER L'IMPUTATO, SOLO "A NORMA DELL'ART. 507" (ASSOLUTA NECESSITA') - CONTESTAZIONE DI "FATTO DIVERSO" - AMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE - ESCLUSIONE PER IL P.M. E LE ALTRE PARTI PRIVATE - INCONGRUITA' DI TALE DISCIPLINA - IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
In un sistema processuale basato sul riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio e' in primis rimesso all'iniziativa delle parti, e' incongruo che, in caso di nuove contestazioni nel corso dell'istruzione dibattimentale, la regolamentazione dell'attivita' probatoria - come previsto dall'art. 519, secondo comma cod. proc. pen. - sia rimessa al potere-dovere del giudice d'integrazione ai sensi dell'art. 507 (acquisizione di prove assolutamente necessarie), mentre l'iniziativa delle parti in tale attivita' dovrebbe essere riconosciuta pienamente rispetto ai nuovi elementi emersi nel processo secondo i criteri generali previsti dall'art. 190 c.p.p. (diritto alla controprova su circostanze dedotte da altri; diritto a prove nuove non potute indicare tempestivamente e la cui rilevanza emerga successivamente); cosi' come e' contrario alla logica del pieno contraddittorio che sia inibito alle altre parti il loro diritto alla prova in condizioni di parita' con l'imputato. Pertanto l'art. 519, secondo comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (restando assorbiti gli altri parametri invocati), tanto nella parte in cui consente all'imputato, in caso di nuove contestazioni, di chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507", quanto nella parte in cui esclude che - nei casi previsti dall'art. 516 cod. proc. pen. - nuove prove possano essere chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero.
Riguarda ancheart. 516 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - CONTESTAZIONE DI REATO CONCORRENTE O MODIFICA D'IMPUTAZIONE E DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - OBBLIGATORIETA' - IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESSERE RIMESSO IN TERMINI PER LA RICHIESTA DEL RITO ABBREVIATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - IDENTITA' DEL "FATTO STORICO" CON CONSEGUENTE PREVEDIBILITA' DELLA CONTESTAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La impossibilita', per l'imputato, nel sistema del nuovo codice, quando dall'istruttoria dibattimentale emerge l'ipotesi di un reato concorrente o di modifica della imputazione e di circostanza aggravante, a differenza da quanto e' invece previsto per la contestazione del fatto "nuovo" (v. massima B) di opporsi alla contestazione suppletiva non prestando il proprio consenso, ne' quindi, per il giudice, di decidere la riammissione in termini per la richiesta del rito abbreviato, e' giustificata dal rilievo che tale contestazione - dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso - e' evenienza non infrequente e non imprevedibile in un sistema processuale imperniato, come quello vigente, sulla formazione della prova in dibattimento, mentre, per altro verso, essa e' preclusa nel giudizio abbreviato (art. 441). E poiche' il relativo rischio rientra nel calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiedere o meno tale rito, onde egli non ha che da addebitare a se medesimo le conseguenze della propria scelta, nella preclusione, anche in tale ipotesi, all'adozione del rito abbreviato a dibattimento gia' istaurato, non e' ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).