Art. 561 c.p.p.

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L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo 420. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell'articolo 554 comma 4. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell'articolo 442. Contro la sentenza puo' essere proposto appello nei limiti previsti dall'articolo 443.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art561 · fonte su Normattiva