Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Accertamento della responsabilità - Criteri - Fondamento.
Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della CGUE come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che l'abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto.
Cass. civ. n. 3023/2026Sez. 3Rv. 677753-05
Riguarda ancheart. 392 Codice di procedura civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 666267-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Abrogazione della norma incriminatrice - Assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce più reato" - Effetti nel giudizio civile risarcitorio - Autonomo apprezzamento dell'illiceità del fatto - Necessità - Risultanze probatorie del giudizio penale - Utilizzabilità.
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Cass. civ. n. 27756/2025Sez. 3Rv. 676767-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 2 Codice penaleart. 185 Codice penaleart. 23 legge 120/2020art. 323 Codice penale
Precedenti: 676339-01, 669575-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER PRESCRIZIONE Assoluzione dell'imputato per intervenuta abolitio criminis - Contestuale condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile - Efficacia vincolante nel successivo giudizio civile risarcitorio - Sussistenza - Fattispecie.
Qualora il giudice penale, nell'assolvere l'imputato per intervenuta abolitio criminis, pronunci nei suoi confronti condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art.622 c.p.p., aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, erroneamente escludendo la rilevanza civilistica della condotta integrante abuso d'ufficio, in conseguenza dell'avvenuta abrogazione della relativa fattispecie di reato, nonostante il giudice penale, nell'assolvere, per tale ragione, l'imputato, avesse tenuto ferma la statuizione di condanna generica al risarcimento del danno).
Cass. civ. n. 27756/2025Sez. 3Rv. 676767-02
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 578 Codice di procedura penale
Precedenti: 672491-01, 658264-01, 625080-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Nesso causale - Accertamento - Criterio dell'elevato grado di credibilità razionale - Esclusione - Criterio del "più probabile che non" - Applicabilità. · RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.
A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.
Cass. civ. n. 25481/2025Sez. 3Rv. 676351-01
Riguarda ancheart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penaleart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 654290-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Atto di riassunzione - Contenuto - Formulazione di nuove conclusioni e modifica della domanda - Possibilità - Limiti.
In tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., l'atto di riassunzione non deve contenere la riproposizione integrale delle domande originarie, essendo sufficiente il richiamo all'atto introduttivo e al provvedimento di rinvio; l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile rispetto a quello penale consente, peraltro, agli attori in riassunzione di formulare nuove conclusioni, resesi necessarie in conseguenza della sentenza di cassazione penale, e di emendare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (ratione temporis vigente).
Cass. civ. n. 25481/2025Sez. 3Rv. 676351-03
Riguarda ancheart. 392 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civile
Precedenti: 674207-01, 674708-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Art. 126 disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO In genere.
Al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è applicabile il disposto dell'art. 126 disp. att. c.p.c., trattandosi di mera translatio iudicii che non annulla la precedente fase del giudizio civile svoltasi congiuntamente con il giudizio penale, sicché il cancelliere del giudice civile d'appello, davanti al quale la causa è riassunta, è tenuto a richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. che, qualificando il giudizio come autonomo, aveva ritenuto fosse onere dell'attore in riassunzione produrre gli atti del fascicolo penale che riteneva rilevanti).
Cass. civ. n. 25063/2025Sez. 3Rv. 676333-01
Precedenti: 629680-01, 674708-01, 666889-02
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Dichiarazione di falsità ex art. 537 c.p.p. - Natura - Statuizione civile - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità o invocabilità nel giudizio ex art. 622 c.p.c. ad opera della parte civile - Esclusione.
La dichiarazione di falsità del documento prevista dall'art. 537 c.p.p. non rientra tra le statuizioni civili assunte in sede penale ma costituisce una pronuncia autonoma ed accessoria della sentenza penale, la quale non rientra nell'oggetto dell'azione civile risarcitoria esercitata in sede penale, con la conseguenza che la parte civile non è legittimata ad impugnarla né ad invocarla nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., essendo quest'ultimo limitato alle statuizioni civili.
Cass. civ. n. 20158/2025Sez. 3Rv. 675808-01
Riguarda ancheart. 537 Codice di procedura penaleart. 74 Codice di procedura penaleart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 674207-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta - Proposizione in via incidentale - Necessità - Proponibilità in via principale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. · PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE In genere.
L'azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta è ammissibile solo in via incidentale, vale a dire strumentalmente al riconoscimento di diritti (ad esempio, risarcitori), mentre non è proponibile in via autonoma, salvo il ricorso alla querela di falso ex art. 221 c.p.c., sicché, in caso di rinuncia alla domanda risarcitoria, la suddetta domanda è inammissibile in seno al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., il quale è limitato alle statuizioni civili risarcitorie e restitutorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la domanda in discorso, proposta autonomamente in sede di riassunzione a seguito di annullamento ex art. 622 c.p.p., dopo l'abbandono della domanda risarcitoria).
Cass. civ. n. 20158/2025Sez. 3Rv. 675808-02
Riguarda ancheart. 214 Codice di procedura civileart. 216 Codice di procedura civileart. 2702 Codice civile
Precedenti: 662037-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 c.p.p. - Giudicato penale - Limiti.
L'art. 652 c.p.p., sull'efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenza irrevocabile di assoluzione, non trova applicazione nel caso di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., perché la sentenza di proscioglimento dell'imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma agli effetti penali, non produce effetti extrapenali, operando il rinvio una translatio dell'azione civile dal giudizio penale a quello civile che, pur collocandosi all'interno della medesima vicenda, ha per oggetto unicamente l'accertamento dei fatti costitutivi dell'illecito civile.
Cass. civ. n. 16905/2025Sez. 1Rv. 675418-01
Riguarda ancheart. 652 Codice di procedura penaleart. 2043 Codice civile
Precedenti: 664579-03, 656811-02
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione - Controdeduzione di introduzione di autonomo giudizio - Preclusione - Prima udienza di trattazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo ex art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio ex art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.).
Cass. civ. n. 14189/2025Sez. 3Rv. 674701-01
Riguarda ancheart. 392 Codice di procedura civileart. 393 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 3 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 668761-02
Fatto dannoso costituente reato - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Costituzione di parte civile nel processo penale - Cause di interruzione e di sospensione della prescrizione del reato - Applicabilità. Fatto dannoso costituente reato - Diritto al risarcimento del danno - Costituzione di parte civile nel processo penale - Eccezione di prescrizione - Giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Preclusione. Giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Nuove domande ed eccezioni - Ammissibilità - Fondamento - Limiti.
Le Sezioni Unite civili, pronunciandosi su questioni di massima di particolare importanza, e oggetto di contrasto nella giurisprudenza della Corte, nell’ambito di un giudizio di risarcimento del danno svoltosi davanti al giudice civile di rinvio a seguito di annullamento della sentenza penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., hanno statuito che: nel caso in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest’ultimo interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni) nella sola ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata nel processo penale, in ragione degli “adattamenti” dell’azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale; in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, l’imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha l’onere di farlo nel processo penale; nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’àmbito della vicenda storica sottoposta al giudice penale. -
Cass. civ. n. 24599/2026Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).