Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Ne bis in idem - Diritto fondamentale della persona - Finalità e contenuto della garanzia, anche convenzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., laddove non prevede il proscioglimento o il non luogo a procedere per l'imputato già condannato, in relazione agli stessi fatti riguardanti le violazioni del diritto d'autore, a sanzione amministrativa di natura punitiva; invito al legislatore per un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio). (Classif. 199016).
Il diritto al ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE. ( Precedente: S. 200/16 - mass. 39029 ). La garanzia convenzionale del ne bis in idem mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo. La ratio primaria della garanzia - declinata quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU - l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171- ter della legge n. 633 del 1941, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174- bis della medesima legge. Il sistema di doppio binario sanzionatorio previsto in materia di protezione del diritto d'autore dagli artt. 171- ter e 174- bis - che puniscono con la reclusione congiunta alla multa e con una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura sostanzialmente penale, le medesime condotte illecite - viola il diritto al ne bis in idem, secondo i criteri enucleati dalla Corte EDU, in quanto tra il procedimento penale e quello amministrativo non è ravvisabile una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, in modo che essi possano ritenersi preordinati ad una risposta coerente e unitaria alla tipologia di illeciti in esame. I due procedimenti perseguono infatti una funzione dissuasiva sovrapponibile e, benché originino dalla medesima condotta, non sono in alcun modo coordinati sotto il profilo probatorio e temporale; né è consentito al giudice penale - ovvero all'autorità amministrativa ove sia già intervenuto il giudicato penale - di tenere conto della sanzione già irrogata, in modo da evitare un trattamento sanzionatorio sproporzionato. La declaratoria di illegittimità costituzionale - limitata, secondo il petitum del rimettente, all'eventualità in cui il processo penale segua quello amministrativo - non è tuttavia idonea ad evitare tutte le possibili violazioni del diritto al ne bis in idem create dalla legge n. 633 del 1941, in particolare nell'ipotesi inversa a quella considerata (in cui il procedimento amministrativo segua il processo penale), né a conferire razionalità complessiva al sistema. Spetta pertanto al legislatore rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte costituzionale. ( Precedenti: S. 145/20 - mass. 43533; S. 222/19 - mass. 40891; S. 43/18 - mass. 39971 ).
Processo penale - Imputato già condannato, per il medesimo fatto, a sanzione amministrativa irrevocabile (nella specie: tributaria), sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU - Divieto di un secondo giudizio - Omessa previsione - Denunciata violazione del divieto convenzionale del bis in idem - Insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Bologna, sez. prima pen., in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU - dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non preclude un nuovo giudizio nel caso in cui il medesimo soggetto sia già stato giudicato per il medesimo fatto in un procedimento amministrativo conclusosi con una sanzione amministrativa irrevocabile, da considerarsi sostanzialmente penale alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza CEDU. La prima ordinanza di rimessione non indica né descrive le previsioni normative in forza delle quali è stata irrogata la sanzione amministrativa, non consentendo di verificare i presupposti di applicabilità della garanzia convenzionale del ne bis in idem ; la seconda ordinanza del medesimo giudice - in disparte il profilo della ritenuta definitività della sanzioni amministrative irrogate nella specie - omette invece di chiarire perché le sanzioni amministrative e quella penale detentiva perseguirebbero la stessa finalità, né dà conto delle disposizioni che regolano i rapporti tra i due procedimenti (amministrativo e penale) in materia tributaria, così incorrendo in lacune argomentative che si riverberano sulla rilevanza della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 222 del 2019; ordinanza n. 114 del 2020 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 203 del 2019, n. 64 del 2019, n. 191 del 2018, n. 64 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 185 del 2013 ).
Processo penale - Imputato già condannato, per gli stessi fatti, a sanzione amministrativa (nella specie: tributaria) - Sanzione ritenuta sostanzialmente penale ai sensi della normativa convenzionale ed europea - Divieto di un secondo giudizio - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del divieto convenzionale del bis in idem - Questioni identiche ad altre già dichiarate inammissibili - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché identiche ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Rovigo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e all'art. 50 CDFUE - dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. Il rimettente è incorso nelle medesime carenze argomentative evidenziate dalla sentenza n. 222 del 2019 che, con riferimento ad identiche questioni, ha ritenuto inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza, la censura di contrasto della norma impugnata con il divieto convenzionale del bis in idem . Le censure relative alla lesione dell'art. 3 Cost. risultano - analogamente a quelle esaminate nella sentenza n. 222 del 2019 - meramente ancillari rispetto a quelle prospettate in riferimento agli altri parametri, sicché la declaratoria di manifesta inammissibilità di queste ultime non può che riverberarsi sulle prime. ( Precedente citato: sentenza n. 222 del 2019 ).
Processo penale - Imputato già condannato, per gli stessi fatti, a sanzione amministrativa (nella specie: tributaria) sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU - Inapplicabilità del divieto di un secondo giudizio - Denunciata violazione del divieto convenzionale del bis in idem, come interpretato dalla giurisprudenza europea, nonché del principio di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e, implicitamente, all'art. 50 CDFUE - dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. L'ordinanza di rimessione non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte le condizioni di ammissibilità di un "doppio binario" procedimentale e sanzionatorio per l'omesso versamento di IVA (reato oggetto del giudizio a quo ), così come enunciate dalla giurisprudenza europea evocata. Infatti, tanto la Corte EDU, quanto la CGUE non affermano che la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa integri, sempre e necessariamente, una violazione del ne bis in idem , ma enunciano le condizioni in presenza delle quali detta violazione debba essere esclusa. La carente motivazione sulla asserita incompatibilità tra la disposizione censurata e il ne bis in idem , alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea, si riverbera sulle censure di irragionevolezza, declinate come ancillari rispetto alla prima. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2018 ).
Prospettazione della questione incidentale - Rilevanza della norma censurata - Affermazione motivata del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato al quale, per gli stessi fatti, sia già stata irrogata nell'ambito di un processo amministrativo una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU. Il giudice a quo ha affermato motivatamente che la sanzione tributaria non è più soggetta a impugnazione, e tanto basta per ritenere che sussistono, sotto tale profilo, le condizioni perché operi il divieto di bis in idem.
sentenza 43/2018massima n. 39968 Thema decidendum - Richiesta di restituzione degli atti per ius superveniens - Assenza dei presupposti - Rigetto della richiesta.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., non è accolta la richiesta di restituzione degli atti , formulata perché il rimettente rivaluti la rilevanza della questione in ragione della causa di non punibilità introdotta dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha sostituito l'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000. Il citato art. 11 non costituisce ius superveniens, in quanto anteriore all'ordinanza di rimessione, sicché non vi sono i presupposti di una restituzione degli atti; in ogni caso, la descrizione dei fatti esposta dal rimettente consente di escludere la sussistenza della causa di non punibilità suddetta.
sentenza 43/2018massima n. 39969 Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata e convincente esclusione del rimettente - Corretta interpretazione del parametro convenzionale evocato in forza della giurisprudenza della Corte EDU esistente al momento della rimessione - Ammissibilità della questione.
È ammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen, censurato nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato al quale, per gli stessi fatti, sia già stata irrogata nell'ambito di un processo amministrativo una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU . Il rimettente per un verso ha motivatamente e convincentemente esclusa la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata; per un altro verso ha correttamente interpretato la normativa interposta - art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU - in forza della giurisprudenza europea allora in essere, secondo cui il ne bis in idem convenzionale opera, nel rapporto tra accertamento tributario e accertamento penale, ogni qual volta sia stato definito uno dei relativi procedimenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2017, n. 200 del 2016, n. 102 del 2016, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015 ). Le disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli addizionali vivono nel significato loro attribuito dalla giurisprudenza della Corte EDU, che introduce un vincolo conformativo a carico dei poteri interpretativi del giudice nazionale quando può considerarsi consolidata. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2015, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ).
sentenza 43/2018massima n. 39970 Processo penale - Imputato già condannato, per gli stessi fatti a sanzione amministrativa (nella specie: tributaria) sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU - Inapplicabilità del divieto di un secondo giudizio - Denunciata violazione del divieto convenzionale del bis in idem - Sopravvenuto mutamento del significato attribuito a quest'ultimo dalla Corte EDU - Restituzione degli atti al rimettente - Persistente attualità dell'invito al legislatore a risolvere le frizioni tra ordinamento nazionale e la CEDU.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Monza, perché rivaluti, alla stregua della mutata giurisprudenza convenzionale, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., censurato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Prot. n. 7 della CEDU, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. La sentenza della Corte EDU 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il ne bis in idem non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, modificando la precedente giurisprudenza, per la quale il divieto di bis in idem era sostanzialmente inderogabile e di natura esclusivamente processuale. Per effetto di tale sentenza si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà di coordinarli nel tempo e nell'oggetto, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata. La nuova regola espressa dalla Corte EDU, 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, considerata diritto vivente, rende meno probabile l'applicazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, senza però escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia nell'ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell'ordinamento, ogni volta che venga a mancare l'adeguato legame temporale e materiale tra essi. Resta perciò attuale l'invito al legislatore a stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che il sistema del c.d. doppio binario genera tra l'ordinamento nazionale e la CEDU. ( Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016; ordinanza n. 150 del 2012 ).
sentenza 43/2018massima n. 39971 Sanzioni amministrative - Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo - Pronuncia penale irrevocabile per il medesimo fatto storico - Denunciata violazione del principio di intangibilità del giudicato penale previsto dal Protocollo addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU - Carente e incerta motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carente e incerta motivazione dell'ordinanza di rimessione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU - degli artt. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1996 e 649 cod. proc. pen. che prevedono, rispettivamente, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria [in caso di operazioni commerciali fittizie a danno dei fondi agricoli europei] e il divieto di sottoporre lo stesso imputato, condannato o prosciolto con sentenza irrevocabile, a un secondo procedimento penale per il medesimo fatto, solo in caso di giudizi formalmente qualificati come penali. Il rimettente, nel denunciare che le due norme censurate violerebbero il principio convenzionale nell'accezione precisata dalla Corte EDU, secondo cui il divieto di bis in idem impedirebbe che la stessa persona sia sottoposta ad un secondo giudizio in relazione al medesimo fatto inteso come dato fenomenico, indipendentemente dalla qualificazione dello stesso come reato o come illecito amministrativo, oblitera del tutto la differenza tra la tutela del divieto suddetto nell'ambito della CEDU e nell'ambito dell'Unione europea, trascurando di esaminare i principi di diritto UE applicabili al caso di specie (peraltro, non del tutto coincidenti con quelli sviluppati dalla Corte EDU); in tal modo, omette passaggi motivazionali indispensabili per un'adeguata prospettazione delle questioni di legittimità costituzionale. Risulta, inoltre, omessa qualsiasi motivazione sui presupposti per cui la Corte EDU riconosce la natura sostanzialmente penale alla sanzione amministrativa prevista dalla norma censurata, ed è insufficiente la stessa descrizione della fattispecie in esame; né, infine, è presa in alcuna considerazione la circostanza che il procedimento penale concluso, per lo stesso fatto storico, con la dichiarata prescrizione del reato, ha riguardato una persona fisica, mentre quello di cui è investito - opposizione alla sanzione ammnistrativa pecuniaria - riguarda la società di cui la medesima persona fisica è legale rappresentante. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione carente, insufficiente e confusa dell'ordinanza di rimessione determina la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, quando i vizi siano particolarmente gravi. ( Precedente citato: ordinanza n. 373 del 2004 ).
sentenza 54/2018massima n. 39930 Riguarda ancheart. 3 legge 898/1986
Thema decidendum - Affermata inammissibilità, per carente motivazione dell'ordinanza di rimessione, della questione incidentale - Assorbimento di ulteriori eccezioni.
Affermata la manifesta inammissibilità - per carente e incerta motivazione dell'ordinanza di rimessione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1996 e dell'art. 649 cod. proc. pen., sono assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate [circa l'irrilevanza delle medesime questioni e la mancata sussistenza del presupposto per l'applicazione del parametro convenzionale evocato].
sentenza 54/2018massima n. 39931 Riguarda ancheart. 3 legge 898/1986
Reati e pene - Abuso di informazioni privilegiate - Previsione che le relative condotte sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato - Questione sollevata in via subordinata - Asserita violazione del principio c.d. del ne bis in idem, affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Grande Stevens contro Italia - Richiesta di escludere il cumulo delle sanzioni, penale e amministrativa, attraverso "l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli" - Richiesta di pronuncia additiva che determinerebbe incertezza in ordine al tipo di risposta sanzionatoria, amministrativa o penale, in base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente - Motivazione perplessa dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per il carattere perplesso della motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in asserita violazione del principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), come interpretato dalla Corte europea nei casi di "doppio binario sanzionatorio" nei quali la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativa. La Corte rimettente è consapevole che l'accoglimento della questione condurrebbe a una soluzione di incerta compatibilità con la Costituzione e determinerebbe un'incertezza quanto al tipo di risposta sanzionatoria, amministrativa o penale, che l'ordinamento ricollega al verificarsi di determinati comportamenti, in base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente. Infatti, l'intervento additivo richiesto non determinerebbe un ordine di priorità, né altra forma di coordinamento, tra i due procedimenti, penale e amministrativo, cosicché la preclusione del secondo procedimento scatterebbe in base al provvedimento divenuto per primo irrevocabile, ponendo così rimedio ai singoli casi concreti, ma non in generale alla violazione strutturale da parte dell'ordinamento italiano del divieto di bis in idem , come censurata dalla Corte di Strasburgo. L'incertezza e la casualità delle sanzioni applicabili potrebbero a loro volta dar luogo alla violazione di altri principi costituzionali, quali la determinatezza e la legalità della sanzione penale (art. 25 Cost.), la ragionevolezza e la parità di trattamento (art. 3 Cost.), nonché l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle sanzioni, imposte dal diritto dell'Unione europea (artt. 11 e 117 Cost.). Nel ragionamento del giudice rimettente, tali "incongruenze" dovrebbero soccombere di fronte al prioritario rilievo da conferire alla tutela del diritto personale a non essere giudicato due volte per lo stesso fatto. In tal modo, la questione, sollevata in via subordinata per il caso di infondatezza del quesito principale (avente ad oggetto l'art. 187- bis , comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998), individuato quale via privilegiata per risolvere il dubbio di costituzionalità e tuttavia non percorribile per il ritenuto difetto di rilevanza, diviene per definizione un'incongrua soluzione di ripiego. Per il costante orientamento secondo cui sono ammessi a costituirsi e intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale), nonché le sole parti del giudizio principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 10/2015, 162/2014, 237/2013, 272/2012, 304/2011, 293/2011, 118/2011, 138/2010 e 263/2009; ordinanze nn. 240/2014, 156/2013 e 150/2012.
Processo penale - Disciplina del divieto di un secondo giudizio - Mancata applicabilità al caso in cui all'imputato sia stata irrogata, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della convenzione EDU - Asserita violazione del principio convenzionale del ne bis in idem - Ius superveniens - Necessità che il giudice rimettente rivaluti la rilevanza della questione alla luce del novum normativo - Restituzione degli atti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. (in relazione all'art. 10- ter del d.lgs. n. 74 del 2000) impugnato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui all'imputato sia già stata applicata, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione EDU e dei relativi Protocolli. Successivamente all'ordinanza di rimessione è, infatti, intervenuto d.lgs. n. 158 del 2015, che ha profondamente innovato da un punto di vista sistematico il rapporto tra gli illeciti penali e amministrativi in questione, modificando alcune delle disposizioni prese in considerazione dal rimettente per ravvisare la violazione denunciata. Alla luce di tali innovazioni sistematiche spetta al rimettente valutarne le complesse ricadute nel giudizio a quo , specie in termini di rilevanza. Per analoga questione v. la citata ordinanza n. 225/2015.
Riguarda ancheart. 10-ter Reati tributari
Processo penale - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) - Previsione che "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze" - Esclusione, secondo il diritto vivente, che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda - Contrasto con l'art. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo - Violazione del vincolo di osservanza degli obblighi internazionali - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Se è vero che appare ormai pacifico che la Convenzione recepisce, nell'interpretare il principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), il più favorevole criterio dell' idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale, il "fatto", di per sé, va definito secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, e non quella di un eventuale approccio epistemologico. In questa prospettiva, l' idem storico è l'accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Da ciò non può inferirsi che esso vada ristretto alla sola azione od omissione senza comprendere anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, o l'evento naturalistico che ne è conseguito, o ancora la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente; ogni scelta tra le possibili soluzioni è infatti compatibile con la concezione dell' idem factum . Anche nell'ambito della CEDU, il difetto di una giurisprudenza univoca consente di affermare che, esclusa solo l'opzione per l' idem giuridico, non vi è ragione per cui il "fatto" sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente. L'opzione che favorisce la massima espansione della garanzia del divieto di bis in idem in materia penale (secondo cui il medesimo fatto è limitato alla medesima azione o omissione dell'imputato) non è suffragata neppure dal contesto normativo e logico entro cui si colloca l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dal momento che la tutela convenzionale patisce condizionamenti tali da rendere il principio del ne bis in idem recessivo rispetto a esigenze di carattere sostanziale - ad esempio se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di inficiare la sentenza già passata in giudicato - , o ancora in presenza di episodi estremamente gravi, quali i crimini contro l'umanità, che gli Stati aderenti hanno l'obbligo di perseguire. L'istituto del ne bis in idem - comunque espressione di un principio generale di civiltà giuridica, per cui il soddisfacimento di pretese punitive va contenuto nelle forme del giusto processo -, può dunque recedere, in una logica di bilanciamento; occorre pertanto accertare la sua compatibilità con il diritto vivente formatosi sulla norma impugnata. L'esame della giurisprudenza di legittimità evidenzia due orientamenti. Il primo è quello per cui, tranne sporadiche pronunce, si interpreta il medesimo fatto di cui all'artt. 649 cod. proc. pen. come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Il secondo orientamento vieta di applicare il principio del ne bis in idem ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto della nuova iniziativa del pubblico ministero, nonostante la medesimezza del fatto, per cui il rinnovato esercizio dell'azione penale è consentito, in presenza di un concorso formale di reati, anche quando il fatto, nel senso indicato, è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali. Qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, è incontestato che si debbano attribuire all'imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un'unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico; tale opzione infatti in sé non viola la garanzia individuale del divieto di bis in idem , che si sviluppa in una dimensione esclusivamente processuale, precludendo non il simultaneus processus , ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo. Occorre dunque prendere atto che il diritto vivente ha saldato il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale recato dal divieto di bis in idem , esonerando il giudice dall'indagare sulla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. La garanzia espressa da questa norma, infatti, viene scavalcata per la sola circostanza che il reato già giudicato definitivamente concorre formalmente, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., con il reato per il quale si procede. In tal modo il nesso di necessità predicato nel diritto vivente tra concorso formale di reati e superamento del ne bis in idem inevitabilmente reintroduce nel corpo dell'art. 649 cod. proc. pen. profili di apprezzamento sulla dimensione giuridica del fatto. Questa operazione deve reputarsi sbarrata dall'art. 4 del Protocollo n. 7, perché segna l'abbandono dell' idem factum , quale unico fattore per stabilire se sia applicabile o no il divieto di bis in idem , mentre, al contrario, l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato deve dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed è perciò permessa in caso di diversità, ma sempre vietata nell'ipotesi di medesimezza del fatto storico (salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dal secondo paragrafo dell'art. 4 del Protocollo n. 7). Tale conclusione non impone di applicare il divieto di bis in idem per la esclusiva ragione che i reati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con un'unica azione o omissione. È infatti facilmente immaginabile che all'unicità della condotta non corrisponda la medesimezza del fatto, una volta che si sia precisato che essa può discendere dall'identità storico-naturalistica di elementi ulteriori rispetto all'azione o all'omissione dell'agente, siano essi costituiti dall'oggetto fisico di quest'ultima, ovvero anche dal nesso causale e dall'evento. L'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale. Pertanto, l'autorità giudiziaria sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Sulla facoltà del giudice a quo di assumere l'interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con parametri costituzionali, v. la citata sentenza n. 242/2014. Sul trarre dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, purché consolidata, il significato delle disposizioni della CEDU e dei suoi Protocolli, v. le citate sentenze nn. 49/2015, 348/2007 e 349/2007. In particolare, sulla natura definitiva di una decisione giudiziale, al fine di stabilire se essa possa precludere una nuova azione penale per lo stesso fatto, secondo l'interpretazione della Corte EDU, v. la citata sentenza n. 184/2015. Sul potere in capo al solo giudice rimettente e non anche alle parti di delimitare il thema decidendum , v. la citata sentenza n. 56/2015. Sull'essere la giurisprudenza europea legata alla concretezza della situazione che l'ha originata, v. la citata sentenza n. 236/2011. Sui casi consentiti nell'ordinamento giuridico italiano di revisione della sola sentenza di condanna, v. la citata sentenza n. 28/1969. Sull'essere il divieto di bis in idem un principio di civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione, pena, in caso contrario, la precarietà nel godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale, v., rispettivamente, la citata ordinanza n. 150/1995, e le citate sentenze nn. 219/2008, 284/2003, 115/1987 e 1/1969. Sul collegamento tra il principio del ne bis in idem e gli artt. 24 e 111 Cost., con una particolare pregnanza nella materia penale, v., rispettivamente, la citata ordinanza n. 501/2000 e la citata sentenza n. 284/2003. Sull'applicazione del principio del ne bis in idem nel diritto penale, v. le citate sentenze nn. 381/2006, 230/2004, 6/1976, 69/1976, 1/1973 e 48/1967. Sulla nozione giuridica di identità del "fatto", v. la citata sentenza n. 129/2008. Sui limiti al sindacato di legittimità degli istituti di diritto penale sostanziale limitato ai casi in cui trasmodino in un assetto sanzionatorio manifestamente irragionevole, arbitrario o sproporzionato, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 56/2016 e 185/2015. Sul rapporto tra divieto di bis in idem e l'istituto del concorso formale di reati, v. le citate sentenze nn. 69/1976 e 6/1976.
REATI E PENE - REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - CASI DI NON PUNIBILITÀ PER FATTI COMMESSI IN DANNO DI CONGIUNTI - OMESSA INCLUSIONE DEL REATO PREVISTO DALL'ART. 12 DEL DECRETO-LEGGE N. 143/1991 (INDEBITO UTILIZZO DI CARTA DI CREDITO) - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA E ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non comprende fra i fatti non punibili, ove commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli di cui all'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 157. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo ed è totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo. Non può valere a colmare le lacune il rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti, giacchè il giudice ha l'onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di una norma con motivazione autosufficiente. > >- Sulla necessità di motivazione autosufficiente v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 92, n. 312/2005 e sentenza n. 432/2005.
Processo penale - Spese processuali - Ipotesi di proscioglimento dell’imputato, per divieto di un secondo giudizio - Esclusione della condanna dello stato al rimborso delle spese in favore dell’imputato - Prospettata violazione del principio di parità delle parti, del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio. Esclusa, infatti, qualsiasi utile comparazione, quanto al regime delle spese, tra processo penale e altri processi – non esistendo un vincolo costituzionale alla identità dei diversi procedimenti – ed atteso, nel processo penale, l'ineliminabile squilibrio di posizioni, il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell'azione penale esercitata, che non realizzerebbe alcuna parità di mezzi, ma del contemperamento tra contrapposte istanze, entrambe espressive di valori costituzionali, non irragionevolmente bilanciate sul piano della individuazione di ipotesi di responsabilità nell'esercizio dell'attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave: da un lato, l'esigenza dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza collettiva e, dall'altro, l'aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento penale a vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall'uso illegittimo di questa potestà.
Riguarda ancheart. 529 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZI SU REATI OMISSIVI PERMANENTI (NELLA SPECIE: PER DISERZIONE) - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA A SEGUITO DELLA CONDANNA - ASSOGGETTABILITA' A NUOVO PROCEDIMENTO PENALE IN RELAZIONE ALLA PERMANENZA DELLA CONDOTTA SUCCESSIVA ALLA CONDANNA - POSSIBILITA' CHE PER UN UNICO REATO PERMANENTE SIA IRROGATA UNA SANZIONE COMPLESSIVA SUPERIORE A QUELLA EDITTALMENTE PREVISTA PER IL REATO - FATTISPECIE RIGUARDANTE IL REATO MILITARE DI DISERZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DI LEGALITA' DELLA PENA E DI UGUAGLIANZA - NON RICONDUCIBILITA' DELLA QUESTIONE ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Il principio della "interruzione giudiziale della permanenza", da cui, secondo la prospettazione dei giudici 'a quibus', puo' derivare che per un unico reato permanente, per il quale la permanenza sia una o piu' volte giudizialmente interrotta, sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo, non discende dalla applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., dal momento che questa disposizione afferma soltanto il principio in forza del quale chi e' stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile, non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto ('ne bis in idem'). Nella fattispecie, riguardante il reato di cui all'art. 148, n. 2, cod. pen. mil. pace (diserzione), contestato a soggetti gia' condannati per il reato di mancanza alla chiamata in relazione alla perdurante omessa presentazione alle armi proseguita dopo la condanna, l'effetto lamentato dai giudici rimettenti deriva infatti dalla configurazione data dal legislatore ai reati di assenza dal servizio e dalle altre norme che disciplinano la prescrizione del reato permanente (art. 158 cod. pen. e, soprattutto, art. 68 cod. pen. mil. pace) e l'estinzione dell'obbligo del servizio militare (art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237). Non possono quindi essere prese in considerazione, in quanto indirizzate a una disposizione non contenente la disciplina impugnata, le censure di violazione dei principi di personalita' della responsabilita' penale, di legalita' e di uguaglianza mosse dai giudici 'a quibus' all'art. 649 cod. proc. pen. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., dell'art. 649 cod. proc. pen.). red.: G. Conti
Riguarda ancher.d. 303/1941
PROCESSO PENALE - UNICO REATO PERMANENTE (NELLA SPECIE: DISERZIONE) GIA' "INTERROTTO" GIUDIZIALMENTE - LAMENTATA CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI REITERAZIONE DEI GIUDIZI E DELLE SANZIONI A SECONDA DELL'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PROCEDENTI, E QUINDI, IN CONCRETO, DI UN COMPLESSIVO TRATTAMENTO SANZIONATORIO SUPERIORE A QUELLO EDITTALMENTE STABILITO - ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI LEGALITA' DELLA PENA E DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - come gia' rilevato dalla Corte nella decisione di identica questione - l'effetto lamentato dal giudice 'a quo' non discende dall'applicazione dell'impugnato art. 649 cod. proc. pen.. red.: G. C. rev.: S. P.