Art. 656 c.p.p.Esecuzione delle pene detentive

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Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono ((notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata)) istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza ((nonche' la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)), l'esecuzione della pena avra' corso immediato. L'istanza deve essere presentata ((dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato)) al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. ((Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5.)) Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. ((Salva la disposizione del comma 8-bis,)) Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. ((8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica)) La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:

  • a)nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
  • b)nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda ((alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5)). Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

Testo vigente dal 21 gennaio 2001 al 8 dicembre 2005 · versione 115 su Normattiva

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  18. 8 dicembre 200528 febbraio 2006per 3 mesi
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  20. 14 giugno 199821 gennaio 2001per 3 anni
  21. 24 ottobre 198814 giugno 1998per 10 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art656 · fonte su Normattiva