Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Esecuzione penale - In genere - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Atti sessuali con minorenne - Esclusione anche nei casi di minore gravità e impossibilità per il primo anno di detenzione di fare domanda di ammissione ai benefici penitenziari - Irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 098001)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen. La disciplina censurata dal Tribunale di Catanzaro – sottraendo i condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne, anche nei casi di minore gravità, alla regola generale della sospensione dell’ordine di esecuzione e precludendo loro per il primo anno di detenzione di fare domanda di ammissione alle misure alternative – è intrinsecamente irragionevole in quanto, a fronte della eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie in esame che il legislatore ha inteso valorizzare proprio con la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia sempre e comunque tale da rendere necessaria la detenzione in carcere per un anno. Essa, inoltre, determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale (espressamente escluso dall’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. quando sia riconosciuta la minore gravità), fattispecie non solo affine per bene giuridico tutelato e cornice edittale, ma che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità. La scelta legislativa nella sua irragionevolezza comporta altresì un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto alla finalità rieducativa della pena. (Precedenti: S. 203/2025 - mass. 47221, 47223; S. 202/2025 - mass. 47308; S. 24/2025 - mass. 46688; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 3/2023 - mass. 45268; S. 32/2020 - mass. 42286; O. 14/2024 - mass. 45962; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 29/2013 - mass. 36942).
sentenza 68/2026massima n. 47391 Riguarda ancheart. 4-bis Ordinamento penitenziario
Giudizio costituzionale in via incidentale - Incidentalità della questione - Condizione - Persistente potestas iudicandi del rimettente (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che non prevedono la possibilità che il PM - nel caso in cui dal mancato rispetto, da parte del tribunale di sorveglianza, del termine di 45 giorni per la decisione di pregresse istanze di ammissione a misure alternative, dipenda il superamento del residuo della pena richiesto per fruire della sospensione o essere ammesso alle misure alternative - disponga comunque la sospensione ovvero che il detenuto sia comunque ammesso alle misure alternative). (Classif. 112004).
Per effetto della consumazione della potestas iudicandi in capo al rimettente, viene meno l’indefettibile presupposto della incidentalità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, con conseguente manifesta inammissibilità delle stesse. (Precedente: S. 212/2023 - mass. 45870).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 CEDU, dal Tribunale di Bergamo, sez. seconda penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti della legge n. 354 del 1975, i quali, rispettivamente, non prevedono che il PM sospenda l’esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a 4 anni a causa del mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine massimo di 45 giorni stabilito dal successivo comma 6 nella decisione di una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione; degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti ordin. penit., nella parte in cui non prevedono la possibilità di ammissione alle misure alternative, rispettivamente dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, anche quando, ferma la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena di 4, 3 o 2 anni sia dovuto al mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine di 45 giorni stabilito già citato. In disparte ogni valutazione circa la correttezza del presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente e la pertinenza delle questioni sollevate, il giudice a quo, con l’ordinanza di rimessione, si è pronunciato sulla domanda di sospensione dell’ordine di esecuzione proposta dal PM, esaurendo, così, la propria potestas iudicandi). (Precedente: S. 3/2023).
sentenza 41/2025massima n. 46749 Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziarioart. 47-ter Ordinamento penitenziario
Esecuzione penale - In genere - Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Divieto nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Questioni identiche ad altre già dichiarate rispettivamente non fondate e manifestamente infondate - Manifesta infondatezza delle questioni - Rinnovata segnalazione dell'opportunità di un intervento del legislatore per rimediare a possibili incongruenze della disciplina. (Classif. 098001).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Catania, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624- bis cod. pen. Questioni identiche a quelle sollevate sono state dichiarate non fondate e poi manifestamente infondate dalla sentenza n. 216 del 2019 e dall’ordinanza n. 67 del 2020. Va peraltro ribadita l’opportunità che il legislatore intervenga a rimediare a possibili incongruenze della disciplina in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell’ordine di carcerazione, ma ai quali è riconosciuta la possibilità di accedere alle misure alternative sin dall’inizio dell’esecuzione, con il connesso rischio che la valutazione sulla concessione dei benefici intervenga dopo che la pena sia stata in tutto o in parte già scontata. ( Precedenti: O. 67/2020 - mass. 42632; S. 216/2019 - mass. 41621 ).
sentenza 14/2024massima n. 45962 Esecuzione penale - In genere - Sospensione della esecuzione delle pene detentive - Condizioni - Collegamento (tendenziale) con i casi di accesso alle misure alternative - Necessità di salvaguardare i principi di eguaglianza-ragionevolezza, e finalità rieducativa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della previsione che esclude, per i condannati per il delitto di incendio boschivo, la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena in caso di condotta colposa). (Classif. 098001).
Il tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un punto di equilibrio ottimale dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza. L'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa è problematico tanto dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza, quanto dal punto di vista della necessaria finalità rieducativa della pena. Infatti: a) l'ingresso in carcere determina sempre una brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto familiare, sociale e - soprattutto - lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in stato di libertà o era comunque sottoposto a misura cautelare non carceraria; b) quando la pena da scontare sia breve, è assai probabile che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena; c) ogni disallineamento tra i limiti temporali della pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione e quelli per l'accesso alle misure alternative concedibili sin dall'inizio dell'esecuzione della pena rende di fatto impossibile la concessione di misure alternative prima dell'ingresso in carcere, ogniqualvolta la condanna sia ancora contenuta nel limite che consentirebbe l'accesso alla misura ma sia superiore a quello fissato per la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il che finisce per frustrare lo stesso intento perseguito dal legislatore nel dettare la disciplina della misura alternativa. (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44619; S. 41/2018 - mass. 40066).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. Non sussistono sufficienti ragioni per non applicare anche nel caso in esame la regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione, che vige per tutti i condannati a una pena contenuta in limiti che consentano l'accesso immediato a misure alternative alla detenzione, i quali non si trovino in stato di custodia cautelare in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Particolarmente illogica appare, in questo contesto, la disparità di trattamento tra i condannati per il delitto in esame e i condannati per quello, strutturalmente affine, di incendio colposo, posto a tutela dell'incolumità pubblica - e cioè della vita e dell'incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo -, comunque punito con il medesimo quadro edittale previsto per l'incendio boschivo colposo. L'impossibilità di presentare domanda di ammissione ai benefici penitenziari in stato di libertà determinata dalla disposizione censurata dal GIP del Tribunale di Savona comporta, infine, un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in questo caso in una violazione anche dell'art. 27, terzo comma, Cost.). (Precedenti: S. 238/2021 - mass. 44303; S. 216/2019 - mass. 41621; S. 125/2016 - mass. 38890).
sentenza 3/2023massima n. 45268 Rilevanza della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., non sono accolte le eccezioni di inammissibilità formulate sul rilievo che la mancata sospensione dell'ordine di carcerazione per effetto della disposizione censurata sarebbe il frutto di errori interpretativi e applicativi. Le argomentazioni del rimettente - secondo cui, malgrado il carattere ostativo del titolo di reato dei maltrattamenti familiari in presenza di minori sia sopravvenuto al fatto-reato e persino alla formazione del giudicato, tuttavia l'ordine di esecuzione della condanna non avrebbe potuto essere sospeso in ragione del principio tempus regit actum , la cui operatività in materia esecutiva era imposta dal diritto vivente - sono tutt'altro che incoerenti rispetto al quadro interpretativo effettivamente consolidato al momento dell'ordinanza di rimessione, fermo che l' actus di riferimento temporale avrebbe dovuto individuarsi proprio nell'ordine di carcerazione. Il sindacato della Corte costituzionale sul giudizio di rilevanza della questione incidentale ha carattere "esterno", si arresta cioè alla soglia della "non implausibilità" della motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 32 del 2021, n. 22 del 2021, n. 15 del 2021, n. 267 del 2020 e n. 32 del 2020; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016 ).
Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori - Regime transitorio che applichi la novella solo ai fatti commessi successivamente - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza, di legalità e dell'affidamento, anche riguardo la giurisprudenza della Corte EDU - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Bologna in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., nella parte in cui, richiamando il secondo comma dell'art. 572 cod. pen, inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b ), della legge n. 69 del 2019, prevede che il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori è ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, senza prevedere un regime transitorio che dichiari applicabile tale norma solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge medesima. La disposizione censurata può e deve essere interpretata - in linea con la sopravvenuta sentenza costituzionale n. 32 del 2020 - nel senso che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti del condannato per il delitto di maltrattamenti aggravato dalla presenza di minori non si applica alla condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019. Modificando il quadro interpretativo del regime intertemporale delle novelle incidenti sulla esecuzione della pena a seguito di una complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., la sentenza citata ha infatti affermato che la regola di diritto vivente secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non a quella in vigore al tempo della commissione del reato, soffre un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione in peius della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, e che ciò vale anche per il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, in ogni ipotesi in cui il legislatore, come nel caso di specie, estenda il novero dei reati ostativi senza una disciplina transitoria mirata ad escludere dall'inasprimento normativo i condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente. ( Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2020 e n. 32 del 2020 ).
Esecuzione penale - In genere - Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Divieto nei confronti dei condannati per delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dall'uso del mezzo altrui - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio del necessario finalismo rieducativo della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 098001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima norma non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dall'uso di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Tale divieto trova la propria ratio nella presunzione legislativa di particolare gravità del fatto e speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore - presunzione che è comune a tutte le ipotesi aggravate previste dall'art. 291- ter del d.P.R. n. 43 del 1973 e che è a fondamento del loro inserimento unitario fra i reati di "seconda fascia" dell'art. 4- bis ordin. penit. -, tenuto conto della possibilità per il terzo di sottrarre il veicolo alla confisca ove dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. Non è preclusa inoltre la valutazione individualizzata del condannato, in relazione alla possibilità di accedere ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, la quale resta demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell'apposita istanza. ( Precedenti: S. 216/2019 - mass. 41621; S. 41/2018 - mass. 40066; S. 125/2016 - mass. 38890; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 166/2010 ) .
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti" - Inserimento dei delitti di peculato e di induzione indebita a dare o promettere utilità tra i reati ostativi alla concessione della sospensione dell'ordine di esecuzione - Disciplina transitoria che limiti l'applicabilità della novella ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione della finalità rieducativa della pena e del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole - Ius superveniens - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione e alle Corti d'appello di Palermo e di Caltanissetta per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens , della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4- bis , comma l, della legge n. 354 del 1975 il riferimento ai delitti di peculato di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen. e di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater , primo comma, cod. pen., da cui deriva il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.; nonché, in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, del combinato disposto dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., come integrato dall'art. 4- bis ordin. penit., a sua volta modificato dall'art. l, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede un regime transitorio che dichiari applicabile la modifica normativa ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. La sopraggiunta sentenza n. 32 del 2020 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975 si applichino anche ai condannati che, come nei giudizi a quibus , abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al giudice rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 26 del 2009 ).
sentenza 49/2020massima n. 42496 Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Esecuzione penale - Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Condannati per il delitto di furto in abitazione - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni - Rinnovata segnalazione dell'opportunità di un intervento del legislatore.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624- bis cod. pen. Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 216 del 2019, la quale ha affermato che il divieto censurato trova la propria ratio nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore circa la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, e non esclude affatto la valutazione individualizzata del condannato rispetto alla possibile concessione di benefici penitenziari, che è comunque demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame della relativa istanza. Resta, peraltro, ferma la già segnalata opportunità di un intervento del legislatore per rimediare al difetto di coordinamento tra la disciplina processuale e quella sostanziale sui presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione con riferimento, in particolare, al rischio che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 216 del 2019 ).
sentenza 67/2020massima n. 42632 Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei reati ostativi alla concessione della sospensione dell'ordine di esecuzione - Disciplina transitoria per i fatti commessi precedentemente alla entrata in vigore della novella - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio della individualizzazione della pena e della sua finalità rieducativa, nonché del divieto, anche convenzionale, di retroattività delle misure che modifichino in peius la pena inflitta - Sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
È ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. terza penale, e dal GUP presso il Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., come integrato dall'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975, a sua volta modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui ha inserito i delitti contro la pubblica amministrazione - e, segnatamente, quelli di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. - nell'elenco di quelli "ostativi" ai sensi dell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., così determinando il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi della norma censurata, senza prevedere l'applicabilità della modifica normativa ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore, nonché delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. terza penale, dal Tribunale di Lagonegro e dal GUP presso il Tribunale di Belluno in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit. il riferimento ai delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 318 e 319 cod. pen. La sopraggiunta sentenza n. 32 del 2020 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. Poiché le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nell'ambito di incidenti di esecuzione promossi da condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, spetta ai rimettenti valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. ( Precedente citato: ordinanza n. 49 del 2020 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 49 del 2020, n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 26 del 2009 ).
Riguarda ancheart. 4-bis Ordinamento penitenziarioart. 1 legge 3/2019
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita non irragionevolezza della scelta legislativa - Rilievo attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata irragionevolezza della scelta legislativa, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. L'eccezione è attinente al merito delle questioni medesime, e non alla loro ammissibilità.
Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis codice penale - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Segnalazione al legislatore.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Agrigento in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima disposizione non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione, di cui all'art. 624- bis , comma primo, cod. pen. Il differente trattamento previsto per i condannati per furto in abitazione non è irragionevole rispetto a chi sia stato condannato per rapina semplice, in quanto il primo delitto è destinato a trasmodare, in relazione alla possibile, e statisticamente frequente, reazione della vittima, non già nel delitto di rapina semplice, bensì in quello di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 3- bis , cod. pen., per essere il fatto commesso nei medesimi luoghi del furto in abitazione, fattispecie compresa nell'elenco dei delitti di cui all'art. 4- bis , comma 1- ter , ordin. penit., per i quali pure opera il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione. Né può essere tacciato in termini di manifesta irragionevolezza il differente trattamento rispetto a chi sia stato condannato per furto con strappo (per il quale, dopo la sentenza n. 125 del 2016, non opera il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione), ovvero per altre ipotesi di furto aggravato o pluriaggravato, in quanto il divieto censurato - lungi dal costituire un «aprioristico» automatismo legislativo - trova la propria ratio nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto e alla speciale pericolosità soggettiva evidenziata in tale delitto dalla violazione dell'altrui domicilio. Infine, la disciplina censurata non esclude affatto una valutazione individualizzata del condannato in relazione alla possibilità di concessione dei benefici penitenziari, restando detta valutazione demandata al tribunale di sorveglianza, cui il condannato, dopo l'inizio dell'esecuzione della pena, può rivolgere la sua istanza. Si segnala comunque al legislatore l'incongruenza cui può dar luogo il difetto di coordinamento attualmente esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ai quali - tuttavia - la vigente disciplina sostanziale riconosce la possibilità di accedere a talune misure alternative sin dall'inizio dell'esecuzione della pena. Ciò, in particolare, in relazione al rischio che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente, con motivazione adeguata e convincente - Ammissibilità della questione.
Sono ammissibili le questioni incidentali di legittimità costituzionale quando il rimettente assolve con motivazione adeguata e convincente l'obbligo di verificare la praticabilità dell'interpretazione adeguatrice, argomentando che la lettera della disposizione cesurata - nella specie l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - non permette alcuna interpretazione costituzionalmente orientata. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015 ).
sentenza 41/2018massima n. 40064 Thema decidendum - Eccepito tentativo di comprimere la discrezionalità del legislatore - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni incidentali aventi ad oggetto l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., formulata in quanto esse sarebbero tese a comprimere la discrezionalità del legislatore nel decidere in quali casi sospendere l'esecuzione della pena detentiva. Il profilo attiene al merito della decisione, che sarebbe di infondatezza laddove la Costituzione non imponesse alcun limite a tale scelta.
sentenza 41/2018massima n. 40065 Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - Sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso di pena, anche residua, non superiore a quattro anni, anziché a tre - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. La norma censurata dal Tribunale di Lecce, mancando di elevare il termine previsto per sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell'affidamento in prova allargato - ex comma 3-bis dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, introdotto dal d.l. n. 146 del 2013 - non comporta un mero difetto di coordinamento, ma deroga al principio di parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato, insinuando nell'ordinamento una incongruità sistematica capace di ridurre gran parte dello spazio applicativo riservato alla normativa principale. La dimensione normativa ancillare della sospensione dell'ordine d'esecuzione della pena rispetto alle finalità delle misure alternative rende particolarmente stretto il controllo di legittimità costituzionale riservato alle ipotesi, espressione di discrezionalità legislativa, di cesura del tendenziale parallelismo tra il limite di pena ai fini della sospensione suddetta e il limite per l'accesso alla misura alternativa alla detenzione, quando ragioni ostative appaiono prevalenti. ( Precedente citato: sentenza n. 569 del 1989 ).
sentenza 41/2018massima n. 40066 Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dell'esame di parametro ulteriore.
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., restano assorbite le altre censure dedotte in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.
sentenza 41/2018massima n. 40067 Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Sufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui consente che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per i reati indicati si applichi ai minorenni. Le ordinanze di rimessione hanno indicato i dati di fatto sufficienti a rendere le questioni rilevanti nei rispettivi giudizi (esistenza di ordine d'esecuzione della sentenza di condanna per una pena residua inferiore a tre anni e titolo del reato per il quale è intervenuta la condanna preclusiva della sospensione, altrimenti applicabile), non risultando perciò significativa la mancata indicazione di elementi ulteriori, sulla quale è basata l'eccezione.
sentenza 90/2017massima n. 39468 Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive brevi - Divieto di sospensione in caso di condanna per determinati reati - Operatività anche nei confronti dei minorenni - Automatismo incompatibile con l'esigenza di valutazioni flessibili e individualizzate nella esecuzione penale minorile - Contrasto con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore e violazione del principio della protezione della gioventù - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., in collegamento con l'art. 27, terzo comma, Cost. - l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. La norma censurata dalla Corte d'appello di Milano, sez. per i minorenni, ponendo l'indiscriminato divieto di sospendere l'esecuzione della pena detentiva breve in relazione a determinati reati, introduce in sede di esecuzione nei confronti dei minori un rigido automatismo, fondato su una presunzione di pericolosità legata al titolo del reato commesso, che esclude la valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze del minore. Tale automatismo è incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate dirette a perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena e viola il principio della protezione della gioventù, al quale non può ritenersi conforme un regime che - imponendo l'ingresso in carcere del minore utilmente assoggettabile a una misura alternativa ed interrompendo così il percorso rieducativo eventualmente già intrapreso - collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2016, sulla presunzione di pericolosità posta a base dell'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.; sentenza n. 16 del 1998, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui estendeva agli imputati minorenni le condizioni soggettive in esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive ). La sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ha una funzione determinante nei confronti dei minori, poiché ne impedisce l'immediato ingresso in carcere e permette loro di richiedere e (sussistendone le condizioni) ottenere una misura alternativa alla detenzione. Va riaffermata l'esigenza che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato, tra l'altro, dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi particolarmente individualizzate, in funzione del recupero del minore deviante, questo essendo l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost.: vale a dire, l'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 1996, n. 125 del 1992, n. 182 del 1991, n. 78 del 1989, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978 ). Il divieto generalizzato e automatico di un determinato beneficio nei confronti dei minorenni condannati contrasta con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l'applicazione della misura, della idoneità di questa a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile. ( Precedente citato: sentenza n. 436 del 1999 ).
sentenza 90/2017massima n. 39469 Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata - Valutazione in base al principio tempus regit actum - Riferibilità al giudizio amministrativo e non al procedimento di esecuzione penale.
L'affermazione, presente nella giurisprudenza costituzionale in materia amministrativa, secondo cui la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, riguarda il caso in cui il giudizio amministrativo concerne un provvedimento di cui si contesta la legittimità, ed è quindi il provvedimento, e correlativamente la sua legittimità al momento dell'adozione, a formare oggetto della cognizione del giudice. Al contrario, il procedimento di esecuzione penale concerne direttamente l'esistenza, la validità, l'efficacia e il contenuto del titolo, del quale il giudice, sulla base delle richieste che gli vengono rivolte, deve regolare l'esecuzione, e rispetto alla sua decisione la cognizione dell'eventuale provvedimento costituisce un mero antecedente logico. Perciò, il giudice chiamato alla decisione sulla sospensione dell'esecuzione non può che emetterla con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della pronuncia, dovendo applicare la norma in vigore (non già al momento in cui il pubblico ministero ha emesso l'ordine di esecuzione, ma) al momento della decisione. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2013, n. 177 del 2012, n. 321 del 2011, n. 209 del 2010, n. 391 del 2008 e n. 509 del 2000, in materia amministrativa ).
Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive brevi - Divieto di sospensione per il delitto di furto pluriaggravato - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e contrasto con la funzione rieducativa della pena - Questione avente ad oggetto norma non più in vigore al momento dell'eventuale decisione del giudice dell'esecuzione penale - Difetto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - riproposta, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal GUP del Tribunale di Firenze a seguito dell'ordinanza di restituzione degli atti n. 75 del 2014 - dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008 (conv., con modif., in legge n. 125 del 2008), nella parte in cui vieta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, anche non superiore a tre anni, nei confronti dei condannati per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 dello stesso codice. Ai fini della decisione dell'incidente di esecuzione di cui è investito il rimettente, la sollevata questione è ormai priva di rilevanza, sia perché, essendo cessata l'esecuzione, nessuna decisione deve più essere presa sulla sua sospensione, sia perché, se una decisione in proposito dovesse ancora essere presa, il giudice - contrariamente a quel che sostiene - non dovrebbe fare applicazione della norma censurata (in vigore al momento dell'ordine di esecuzione), ma di quella attualmente vigente, che - per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2013 (conv., con modif., in legge n. 94 del 2013) - non prevede più fra i reati ostativi alla sospensione il furto pluriaggravato. Né risulta motivata la tesi del rimettente, secondo cui la questione sarebbe rilevante in vista della futura riparazione per ingiusta detenzione subita dal condannato a causa della mancata sospensione, avendo di contro la giurisprudenza della Cassazione escluso la possibilità di equa riparazione quando, come nel caso di specie, il provvedimento di sospensione non sia stato adottato. ( Precedente citato: sentenza n. 310 del 1996, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione ).