Art. 666 c.p.p.
Procedimento di esecuzione
Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 211 230 231 L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmente ((. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato)) e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2. 15
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
15La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990, n. 529 (in G.U. 1ª s.s. 05/12/1990, n. 48), visto l'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".
Corte costituzionale
211La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica".
Corte Costituzionale
230La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica".
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva