Art. 135 c.p.Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

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((Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cento lire, o frazione di cento lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva)).

Testo vigente dal 18 novembre 1945 al 7 dicembre 1947 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art135 · fonte su Normattiva