Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - In genere - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limite - Ragionevolezza delle scelte - Criteri di valutazione - Raffronto tra casistiche omogenee (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la richiesta additiva di applicare al reato di estorsione di lieve entità la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi, come previsto per il reato di violenza sessuale). (Classif. 210001).
Il raffronto tra fattispecie normative diretto a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria penale deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione, rilievo tanto più ovvio quando si prospetti l'estensione di un'attenuante ad effetto speciale, che, per sua stessa natura, deroga all'ordinario effetto diminuente. (Precedenti: S. 136/2020 - mass. 43506; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 161/2009 - mass. 33451).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità. Il rimettente chiede di ottenere l'addizione indicata invocando come tertium comparationis l'attenuante prevista per il reato di violenza sessuale - 609-bis, terzo comma, cod. pen. -, tertium del tutto eterogeneo, quindi radicalmente inidoneo alla comparazione. Oltre che sul piano della costruzione legislativa delle fattispecie, l'eterogeneità tra l'estorsione e la violenza sessuale si misura nella stessa peculiare configurazione che l'attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. ha assunto presso la giurisprudenza di legittimità, che collega il riconoscimento dell'attenuante in questione a una valutazione globale del fatto guidata da indici palesemente inconferenti alla dimensione patrimoniale dell'estorsione, in quanto rapportati al grado di compressione della libertà sessuale e al conseguente danno arrecato alla vittima in termini psichici).
Reati e pene - In genere - Reato di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Possibilità che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La disciplina censurata dal Tribunale di Roma e, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze, a fronte di una tipizzazione legislativa rimasta inalterata, ha registrato nel tempo un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, per cui l'innalzamento del minimo edittale da tre a cinque anni (operato dall'art. 8 del d.l. n. 419 del 1991, come conv.) ha determinato una sostanziale impossibilità di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena. Riguardo specificamente l'entità del minimo edittale, l'inesistenza di un'attenuante di lieve entità determina un vulnus ai principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena. La mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare infatti l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza. Ciò comporta la necessità di estendere al reato in esame la medesima «valvola di sicurezza» (contenuta nell'art. 311 cod. pen.) prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione, al primo affine, poiché gli indici dell'attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione. (Precedenti: S. 244/2022 - mass. 45209; S. 68/2012 - mass. 36174).
PENA - REATO DI ESTORSIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - PREVISIONE DI PENA MINIMA EDITTALE PARI A CINQUE ANNI - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REATI DI RAPINA E DI CONCUSSIONE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' RISERVATA AL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui prevede per il delitto di estorsione la pena minima edittale di cinque anni, sanzione questa, secondo il giudice rimettente, irragionevole e sproporzionata, alla luce, in particolare, del confronto con i delitti di rapina e di concussione. Invero i delitti richiamati risultano intrinsecamente diversi, sicche' e' inconferente ogni paragone concernente la misura della pena e pertanto, mancando un pertinente ed univoco termine di raffronto, qualsiasi intervento della Corte si risolverebbe in una indebita invasione della sfera di discrezionalita' riservata al legislatore. - Su questione analoga concernente il raffronto tra il delitto di estorsione e quello di rapina, v. O. n. 368/1995. Circa la discrezionalita' del legislatore in tema di determinazione della pena, v. S. n. 217/1996. red.: M. Maiella
REATO IN GENERE - ESTORSIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - PREVISIONE DI PENA MINIMA EDITTALE PARI A CINQUE ANNI - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE SPROPORZIONE RISPETTO AL DISVALORE SOCIALE DEL CRIMINE 'DE QUO' - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN PARTICOLARE RISPETTO ALLE SANZIONI PREVISTE PER LA RAPINA, E DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Posto che, come la Corte ha piu' volte affermato, rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione della quantita' e qualita' della sanzione penale e che l'esercizio di tale discrezionalita' puo' essere sindacato solo quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza, l'aumento - introdotto con l'art. 8, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., in l. 18 febbraio 1992, n. 712 - della pena minima edittale da tre a cinque anni per il delitto di estorsione, oltre a non dar luogo a macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito per il delitto di rapina, appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che, a fronte del dilagare del racket delle estorsioni, possano essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell' art. 629, primo comma, cod. pen.). - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalita' in ordine alla discrezionalita' legislativa in materia sanzionatoria, v. 'ex plurimis', S. nn. 341/1994, 25/1994 e 333/1991. red.: G.L. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 8 d.l. 419/1991