Art. 629 c.p.Estorsione

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[1]Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

[2]La pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art629 · fonte su Normattiva