Art. 719 c.p.Circostanze aggravanti

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[1]La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata:

[2]1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

[3]2° se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio;

[4]3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

[5]4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 luglio 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art719 · fonte su Normattiva