Art. 719 c.p.Circostanze aggravanti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1946 al 22 novembre 1947. Leggi il testo vigente →

[1]La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata:

[2]1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

[3]2° se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio;

[4]3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

[5]4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto. 2 9

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 giugno 1942, n. 788

2

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340

9

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1947.

Testo vigente dal 30 novembre 1946 al 22 novembre 1947 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art719 · fonte su Normattiva