Art. 215Peculato militare

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Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da due a dieci anni. 30

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 dicembre 1991, n. 448 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri"".

Testo vigente dal 19 dicembre 1991 al 24 luglio 2008 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art215 · fonte su Normattiva