Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati militari - Disposizioni penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza - Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità delle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 cod. pen. militare di pace - Questioni concernenti sia la disposizione speciale relativa agli appartenenti alla Guardia di finanza, sia l'art. 215 c.p.m.p. - Rilevanza di entrambe le questioni - Sussistenza.
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»; e dell'art. 215 cod. pen. mil. pace nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita», sono entrambe rilevanti per la decisione del giudizio a quo , in quanto solo la declaratoria di incostituzionalità di entrambe le norme censurate determinerebbe l'invocata applicazione alla fattispecie del più mite trattamento sanzionatorio di cui all'art. 314, cpv., cod. pen. e la conseguente devoluzione della cognizione del reato alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riguarda ancheart. 3 legge 1383/1941
Reati militari - Peculato militare - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da due a dieci anni - Mancata previsione della inapplicabilità di detta disposizione nel caso di peculato d'uso - Disparità di trattamento tra il militare e il pubblico ufficiale non militare (punibile con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni 'ex' art. 314, secondo comma, cod. pen.) - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita. La norma censurata, la quale sanziona il peculato d'uso militare assoggettandolo alla stessa pena dettata per il peculato (reclusione da due a dieci anni), determina, rispetto alla disciplina dettata, dopo la legge n. 86 del 1990, per il peculato d'uso comune, di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., una evidente disparità di trattamento, perché tale condotta ha ora autonoma rilevanza penale ed è assoggettata a una pena sensibilmente più mite (reclusione da sei mesi a tre anni), del tutto priva di ragionevolezza, posto che le situazioni regolate dalle normative a raffronto sono in tutto simili, differenziandosi tra loro unicamente per la qualifica soggettiva del colpevole, ossia l'appartenenza dello stesso all'amministrazione militare, pur se, anche in ambito militare, il peculato d'uso presenta, rispetto al peculato vero e proprio, un grado di offensività sensibilmente minore. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Sulla insussistenza di ragioni giustificative di una disparità di trattamento tra il peculato militare, disciplinato dall'art. 215 cod. pen. mil. pace, e il peculato comune, v., citate, sentenze n. 4/1974, n. 473/1990, n. 448/1991.
REATI MILITARI - PECULATO PER DISTRAZIONE MILITARE - MANCATA ESTENSIONE A TALE FATTISPECIE CRIMINOSA DELLE DELIMITAZIONI DI PUNIBILITA' PREVISTE DALLA L. N. 86/1990 PER L'ANALOGA FIGURA DEL PECULATO PER DISTRAZIONE COMUNE - RICONOSCIUTA IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La fattispecie del peculato comune e del peculato militare (come gia' affermato), sono sostanzialmente identiche avendo in comune sia l'elemento materiale che l'elemento psicologico ed essendo identico il bene protetto (denaro o cose mobili appartenenti alla pubblica amministrazione), sicche' appare irragionevole la previsione di un differente trattamento sanzionatorio derivante dalla mancata estensione al peculato militare della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 86/1990 per il peculato comune. La caducazione, che ne consegue, della norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione, non comporta tuttavia un vuoto di disciplina ne' una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, ma solo l'applicazione, ex art. 16 c.p., di norme del codice penale comune alle materie regolate da leggi penali speciali, quali il codice penale militare di pace, quando, come nel caso, da questo non sia (gia') stabilito altrimenti. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 215 c.p.m.p., limitatamente alle parole "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri". - S. n. 479/1990
REATI MILITARI - PECULATO MILITARE - PENA EDITTALE - MISURA - MANCATA PEVISIONE DELLA NUOVA FIGURA DEL PECULATO D'USO INTRODOTTA PER IL PECULATO COMUNE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Data la sostanziale identita' tra le fattispecie del peculato comune e del peculato militare, e' da ritenersi irrazionale la mancata previsione, per il peculato militare, della piu' lieve figura del peculato d'uso introdotta, per il peculato comune, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, con la conseguenza che la stessa condotta, se compiuta da pubblico ufficiale militare, e' ora sottoposta alla pena da due a dieci anni di reclusione militare, mentre se a rendersene responsabile e'un pubblico ufficiale civile - integrando la medesima azione il " peculato d'uso " - la reclusione e' solo da sei mesi a tre anni. Tuttavia la Corte non puo' accedere alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., non potendo determinare l'effetto peggiorativo che si avrebbe per l'ipotesi di peculato militare diverso da quello d'uso, che, con l'applicazione dell'art. 314 cod. pen. - in conseguenza di tale declaratoria - verrebbe ad essere soggetto a sanzione piu' grave, nel minimo (tre anni di reclusione), di quella (due anni) stabilita per l'analoga fattispecie dall'art. 215 c.p.m.p.. Ne' la Corte potrebbe procedere ad una grave manipolazione, quale certo sarebbe quella di inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p. quel secondo comma (prevedente il peculato d'uso) che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 315 c.p.. E' percio' necessario, e urgente, un intervento del legislatore, gia' prospettato del resto nei lavori preparatori della legge n. 86 del 1990. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 4/1974.
REATI MILITARI - PECULATO MILITARE - PENA EDITTALE - MISURA - MANCATA PREVISIONE DELLA NUOVA FIGURA DEL PECULATO D'USO INTRODOTTA PER IL PECULATO COMUNE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto implicante scelte discrezionali rimesse alla esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 473/90
AMNISTIA - PECULATO MILITARE - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. C, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, LETT. C - ESCLUDONO L'AMNISTIA PER IL DELITTO DI PECULATO MILITARE DI CUI ALL'ART. 215 COD. PEN. MIL. PACE QUANDO, ESCLUSA L'IPOTESI DI APPROVAZIONE, RISULTI CHE LA DISTRAZIONE DEL DENARO O ALTRA COSA MOBILE SIA STATA COMPIUTA PER FINALITA' NON ESTRANEE A QUELLE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PECULATO EX ART. 314 COD. PENALE - MANCANZA DI UNA RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., le norme contenute nell'art. 5 lett. c) del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 e nel corrispondente art. 5 lett. c) della legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282 nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 C.P.M.P. per l'ipotesi in cui la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a quelle della pubblica amministrazione, ossia in quegli stessi termini e alle stesse condizioni per le quali il beneficio dell'amnistia e' stato accordato al delitto di peculato comune previsto dall'art. 314 C.P.V. Poiche' tra i due delitti di peculato sopra indicati sussiste una sostanziale identita', riscontrabile nello stesso testo dei rispettivi articoli, avendo essi in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico ed identici essendo sia il loro contenuto (in entrambi offensivo dello stesso bene che si e' voluto proteggere: denaro o cose mobili appartenente allo Stato), sia l'azione tipica delle due azioni criminose (concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica), non riesce a scorgersi quali obiettive e apprezzabili ragioni abbiano potuto indurre il legislatore ad una diversa valutazione delle anzidette figure e a disporre, quindi, un differente loro trattamento ai fini dell'amnistia.
sentenza 4/1974massima n. 6982 Riguarda ancheart. 5-lettc legge 282/1970art. 314 Codice penaleart. 5-lettc d.P.R. 283/1970