Art. 155 (Codice penale militare di guerra)Diserzione o mancanza alla chiamata, dichiarata dal comandante

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Nei casi preveduti dall'articolo 145, dal numero 2° dell'articolo 146 e dall'articolo 151, il comandante del corpo da cui dipende il militare assente ha facolta', se ricorrono particolari circostanze, di dichiararlo disertore o mancante alla chiamata, dopo ventiquattro ore di assenza.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva

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