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[1]L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

[2]Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneita' fisica e intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

[3]La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 d'eta'; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'eta'.

[4]La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908

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