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[1]L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre ((i sottufficiali, gli appuntati e le guardie)) che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi. 1
[2]Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneita' fisica e intellettuale e di buona condotta, ((i sottufficiali, gli appuntati e le guardie)) possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme. 1
[3]La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 d'eta'; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'eta'.
[4]La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 20 gennaio 1911
