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Miscellanea
Allegato B
Concernente la Convenzione per l'ampliamento e la manutenzione della rete telegrafica sottomarina · Legge 1 luglio 1909, n. 420
- Aggiornato al
- 10 luglio 1909
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 49
- Art. 1Allegato B Convenzione tra il Ministero della marina e la ditta Pirelli e C. di Milano…
- Art. 2La R. marina assume l'obbligo di consegnare alla ditta Pirelli e C. la R. nave Citta' ai…
- Art. 3Spettera' alla ditta Pirelli e C. di porre a bordo e mantenere il personale tecnico…
- Art. 4Qualora si debbano effettuare importanti e radicali lavori di riparazione della Citta' di…
- Art. 5In corrispettivo degli obblighi che con la presente convenzione la R. marina si assume…
- Art. 6La ditta Pirelli e C. si obbliga di risarcire l'Amministrazione della R. marina di tutti…
- Art. 7La presente convenzione avra' la durata di venti anni, rimanendo in facolta' della R…
- Art. 8La Regia marina conservera' la distribuzione attuale dei vari spazi e locali di bordo…
- Art. 9Il periodo d'imbarco sulla Regia nave Citta' di Milano del personale della ditta Pirelli…
- Art. 10La presente convenzione sara' registrata mediante il solo diritto fisso di L. 1.
- Art. 11Per gli effetti civili della presente convenzione, la ditta Pirelli e C.° delega come suo…
- Art. 12La presente convenzione non sara' valida se non sara' stata approvata per legge. Milano…
Altre partizioni dell’atto
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