Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 18 — Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato Liquidazione e pagamento

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Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 verificatesi, nei territori di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, alla liquidazione provvede il Ministro per il tesoro il quale, assunte informazioni, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento. Per i danni ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 4, verificatisi nei detti territori, alla liquidazione e al pagamento provvede lo stesso Ministro per il tesoro, assunte le informazioni e sentita la Commissione speciale prevista dall'art. 21. Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'art. 16. ((Avverso i provvedimenti del Ministro per il tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente. Relativamente ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge, per i quali l'entita' del danno e' stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, e stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui allo articolo 20 della presente legge)).

Testo in vigore dal 12 novembre 1967 al 10 novembre 1981

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. 8 parole tolte, 87 parole aggiunte.

… entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamentetolto: , sentita la Commissione centrale di cui all'art. 20aggiunto: . Relativamente ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge, per i quali l'entita' del danno e' stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, e stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui allo articolo 20 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art18 · fonte del testo