Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 18 — Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato Liquidazione e pagamento

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Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 verificatesi, nei territori di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, alla liquidazione provvede il Ministro per il tesoro il quale, assunte informazioni, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento. Per i danni ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 4, verificatisi nei detti territori, alla liquidazione e al pagamento provvede lo stesso Ministro per il tesoro, assunte le informazioni e sentita la Commissione speciale prevista dall'art. 21. Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'art. 16. Avverso i provvedimenti del Ministro per il tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 20.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967

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