Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 19 — Commissioni provinciali per i danni di guerra

In ogni capoluogo di provincia e' costituita, con decreto del Ministro per il tesoro, una Commissione tecnico-amministrativa, composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da un funzionario della prefettura, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Ufficio del genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra. Fanno parte della Commissione un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello dello Stato, della Capitaneria di porto, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un rappresentante dell'Ufficio del commercio e dell'industria, i quali intervengono alle sedute e al voto allorche' la Commissione deve pronunciarsi su istanze relative ai beni indicati alle lettere b) e c) dell'art. 4 di rispettiva competenza. Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare. Per la validita' della deliberazione dei pareri della Commissione e' necessaria la presenza di meta' piu' uno dei suoi componenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza. ((Quando in una Provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facolta' di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze. Quando in una Provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell'articolo 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facolta' di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale.)) 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 settembre 1967, n. 955

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la L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che " I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati."

Testo vigente dal 12 novembre 1967

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. 20 parole tolte, 67 parole aggiunte.

… mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza. Quando in una tolto: provincia le denuncie aggiunto: Provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.tolto: 00aggiunto: 000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facolta' di istituire una seconda tolto: Commissione; se le denuncie superano il numero di 50.000, puo' essere istituita una terza Commissione aggiunto: ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze. Quando in una Provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell'articolo 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facolta' di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 settembre 1967, n. 955

    la L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che " I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art19 · fonte del testo