Art. 28 — Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni
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Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'art. 4, qualora l'entita' del danno valutato ai sensi della presente legge superi i 5 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni. 10 milioni. 15 milioni, l'indennizzo e' ridotto rispettivamente a meta', ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo e' concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni. Sempre per i danni ai beni previsti al comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valutata ai sensi della presente legge, superi le lire 50 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 50 milioni. 100 milioni, 150 milioni, il contributo e' ridotto rispettivamente a meta', ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo e' concesso per ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967
