Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 39 — Case di abitazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1953 al 23 agosto 1966. Leggi il testo vigente →
Ove i danneggiati provvedano alla riparazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione sono concessi:
- 1)nel caso di lavori di importo non superiore a lire 500 mila riferito alle singole unita' immobiliari di abitazione costituenti il fabbricato, un contributo diretto in capitale, commisurato all'ammontare della spesa, in ragione:
- a)del 75 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 300 mila, purche' il loro reddito definitivamente accertato, agli effetti dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60 mila. Tale limite A elevato a lire 100 mila, qualora la complementare gravi su redditi professionali di categoria C-1;
- b)del 50 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamemte accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 500 mila, purche' il loro reddito definitivamente accertato, agli effetti della imposta complementare per lo stesso anno, non, superi le lire 100 mila;
- c)del 25 per cento in tutti gli altri casi;
- 2)nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore a lire 500 mila, o anche inferiore, se il proprietario non chieda il contributo diretto in capitale previsto dal precedente comma, un contributo rateale in 60 semestralita' in ragione del 50 per cento della spesa. Nel caso che il danneggiato faccia ricorso ad un mutuo per il finanziamento delle opere, tale contributo rappresenta il concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo stesso. Per i lavori che superino l'importo di lire 500 mila e non quello di lire 650 mila, il contributo e' concesso nella misura fissa di lire 250 mila.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 23 agosto 1966
